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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Trieste per una rivalutazione della questione relativa alla mancata sospensione automatica dell’espulsione durante il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato. Il mutato quadro normativo richiedeva una nuova valutazione da parte del rimettente.
Di cosa si tratta
Due cittadini stranieri avevano impugnato i decreti di espulsione emessi nei loro confronti, contestualmente al ricorso avanti al Tribunale contro il diniego della Commissione territoriale che aveva negato loro lo status di rifugiato. Il Giudice di pace di Trieste dubitava che la norma che non sospende automaticamente l’allontanamento dal territorio durante il ricorso sul diniego di status di rifugiato fosse compatibile con il diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato, con due ordinanze, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 6, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui prevede che il ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato non sospende il provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Trieste. Il mutato quadro normativo intervenuto successivamente all’ordinanza di rimessione — in particolare le modifiche alla disciplina del riconoscimento della protezione internazionale — imponeva al giudice rimettente di rivalutare rilevanza e fondamento della questione.
Il principio
Quando il quadro normativo di riferimento subisce modifiche significative dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché questi rivaluti se la questione mantenga rilevanza e fondamento alla luce del nuovo assetto normativo, senza pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Il ricorso contro il diniego di status di rifugiato sospende l’espulsione?
La normativa oggetto della questione non prevedeva la sospensione automatica dell’allontanamento durante il ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato. Il richiedente asilo che aveva ricevuto un diniego dalla Commissione territoriale poteva essere allontanato dal territorio anche durante la pendenza del ricorso giurisdizionale.
Perché il rimettente riteneva la norma incostituzionale?
Secondo il Giudice di pace di Trieste, la norma impediva allo straniero di essere sentito personalmente dal giudice del ricorso, limitando il suo diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. L’audizione personale dell’interessato era considerata necessaria per consentire al giudice di acquisire informazioni utili ai fini della valutazione della domanda di protezione.
Cosa è la “restituzione degli atti”?
La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando, pur non potendo o non volendo pronunciarsi nel merito, ritiene che il mutato quadro normativo richieda una nuova valutazione da parte del rimettente sulla persistente rilevanza e fondatezza della questione sollevata.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, parametro invocato dal rimettente
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