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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che disciplinava la formazione e l’attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo. Le Regioni non possono creare nuove figure professionali né stabilire i titoli abilitanti, materia riservata allo Stato nell’ambito della legislazione concorrente sulle professioni.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva introdotto con la legge n. 6 del 2002 (art. 34) una disciplina per la formazione del massaggiatore sportivo, prevedendo corsi biennali provinciali e il rilascio di un attestato da parte del Presidente della Giunta regionale. L’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.) aveva impugnato la delibera attuativa della Giunta regionale, e il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Liguria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 34 della legge regionale Liguria n. 6 del 2002, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violava il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti è riservata allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge regionale Liguria n. 6 del 2002, confermando il proprio costante orientamento: nella materia concorrente delle professioni, l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato. Le Regioni possono solo disciplinare gli aspetti con specifico collegamento regionale, non creare nuove professioni.
Il principio
Le Regioni, anche nelle materie di legislazione concorrente, non possono dar vita a nuove figure professionali né stabilire i relativi titoli abilitanti: questo potere appartiene esclusivamente allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario. La Regione può solo regolare gli aspetti organizzativi e formativi con specifica rilevanza regionale, senza incidere sui requisiti abilitanti alla professione.
Domande e risposte
Chi può esercitare la professione di massaggiatore sportivo?
I requisiti abilitanti per l’esercizio di qualsiasi professione, compresa quella di massaggiatore sportivo, sono fissati dalla legge statale. Le Regioni non possono istituire attestati regionali che abilitino autonomamente all’esercizio di una professione.
Cosa possono fare le Regioni in materia di formazione professionale sportiva?
Le Regioni possono organizzare corsi di formazione, gestire i percorsi formativi e rilasciare attestati di competenza, ma non possono creare ex novo figure professionali o sostituirsi allo Stato nella determinazione dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione.
L’art. 117, terzo comma, Cost. riguarda anche le professioni?
Sì: le professioni rientrano tra le materie di legislazione concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. In queste materie la potestà legislativa è delle Regioni, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Uno di questi principi fondamentali è la riserva statale sull’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa concorrente Stato-Regioni in materia di professioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.