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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del Codice della proprietà industriale, nella parte in cui attribuiva alle sezioni specializzate la cognizione in appello anche dei giudizi iniziati e svolti in primo grado prima dell’entrata in vigore del Codice, in violazione della delega legislativa.
Di cosa si tratta
Il Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005) aveva previsto che le controversie in materia di proprietà industriale in grado d’appello fossero devolute alle sezioni specializzate, istituite presso determinate Corti d’appello. La disposizione transitoria (art. 245, comma 2) estendeva questa competenza anche ai giudizi d’appello successivi all’entrata in vigore del Codice, anche se il primo grado si era svolto secondo le regole precedenti. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato dubbi sulla legittimità di questa previsione rispetto alla legge delega.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano ha sollevato, con due ordinanze del 15 febbraio e del 13 marzo 2007, in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (legge delega), questione di legittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). La norma avrebbe ecceduto i limiti della delega ricevuta dal Governo, che riguardava solo il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, non l’istituzione di sezioni specializzate.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e con relatore il giudice Giuseppe Tesauro, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore. La norma aveva ecceduto la delega parlamentare di cui all’art. 15 della legge n. 273 del 2002.
Il principio
Il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, non può introdurre disposizioni che esulano dall’oggetto e dai principi direttivi della legge delega. L’art. 76 Cost. impone che i decreti legislativi siano emanati nel rispetto dei limiti fissati dalla delega parlamentare. L’istituzione di sezioni specializzate per la proprietà industriale era oggetto di una delega separata (art. 16 della stessa legge n. 273), e il Governo non poteva regolare tale materia nell’attuazione dell’art. 15.
Domande e risposte
Cosa sono le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale?
Sono sezioni dei tribunali e delle corti d’appello, istituite con il d.lgs. n. 168 del 2003, competenti a trattare le controversie in materia di marchi, brevetti, design e altre forme di proprietà industriale. L’obiettivo è garantire una maggiore specializzazione dei giudici che trattano queste materie tecnicamente complesse.
Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?
L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa, ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi e per tempo limitato. Il decreto legislativo emanato in eccesso rispetto alla delega è incostituzionale per violazione dell’art. 76 Cost.
Quali effetti pratici ha questa sentenza?
A seguito di questa pronuncia, le controversie in materia di proprietà industriale il cui giudizio di primo grado si era svolto con le regole precedenti al Codice del 2005 non erano più automaticamente devolute alle sezioni specializzate in appello, ma seguivano le regole ordinarie di competenza.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa, parametro su cui è fondata la dichiarazione di illegittimità
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