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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alle norme sugli usi civici e sul procedimento di legittimazione delle terre gravate da uso civico. Il Tribunale di Potenza aveva sollevato la questione senza rispettare il requisito della rilevanza: il giudizio a quo riguardava una controversia su luci e vedute, non l’esito del procedimento di legittimazione.
Di cosa si tratta
Gli usi civici sono diritti collettivi di origine storica che le comunità locali esercitano su determinati terreni (pascolo, raccolta legna, ecc.). Le leggi del 1927 e il relativo regolamento del 1928 prevedono un procedimento amministrativo per la «legittimazione» delle terre gravate da uso civico occupate sine titulo da privati. Il Tribunale di Potenza era investito di una controversia tra vicini su apertura di luci e vedute su terreni che potrebbero essere gravati da usi civici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Potenza ha sollevato questione di legittimità degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, degli artt. 25, 26 e 30 del r.d. n. 332 del 1928, e degli artt. 8 e 11 della legge regionale Basilicata n. 57 del 2000, nella parte in cui non prevedono termini certi né conseguenze determinate per la conclusione del procedimento di legittimazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97 e 111 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La questione riguardava i tempi del procedimento di legittimazione degli usi civici, mentre il giudizio principale verteva su una controversia privatistica in materia di luci e vedute. L’eventuale accelerazione del procedimento di legittimazione non avrebbe avuto alcun effetto diretto sulla controversia del giudice rimettente.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la norma impugnata è applicabile nel giudizio a quo e se la sua eventuale incostituzionalità determina conseguenze dirette sulla decisione di quel giudizio. La questione è manifestamente inammissibile quando manca questo nesso di rilevanza.
Domande e risposte
Cosa sono gli usi civici?
Sono diritti collettivi storici che consentono agli abitanti di una comunità di utilizzare determinati beni (pascoli, boschi, acque) di proprietà pubblica o privata. Sono regolati dalla legge n. 1766 del 1927 e rappresentano una forma di proprietà collettiva di origine medievale.
Cosa è la «legittimazione» degli usi civici?
È il procedimento amministrativo con cui si accerta e si regola la situazione delle terre soggette a uso civico illegalmente occupate da privati, consentendo in certi casi di sanare l’occupazione mediante assegnazione e pagamento di un corrispettivo.
Perché la questione non era rilevante nel giudizio di Potenza?
Perché il giudizio riguardava l’apertura di luci e vedute tra proprietari vicini. Anche accelerando il procedimento di legittimazione degli usi civici, il Tribunale non avrebbe potuto decidere diversamente la controversia civilistica sulle luci e vedute.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — proprietà privata e pubblica, rilevante per i beni gravati da usi civici
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione nei procedimenti di legittimazione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato rispetto all’incertezza della durata del procedimento
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