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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due leggi della Provincia autonoma di Bolzano, ma — dopo che la Provincia ha approvato una nuova legge sostitutiva — ha rinunciato a entrambi i ricorsi. La Provincia ha accettato la rinuncia e il processo si estingue.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto due ricorsi davanti alla Corte costituzionale per impugnare norme della Provincia autonoma di Bolzano relative all’allegato A della legge provinciale n. 12/2005. Nel corso del giudizio, la Provincia aveva adottato la legge provinciale n. 6/2007 che sostituiva integralmente l’allegato contestato. Il ricorrente ha quindi rinunciato ai ricorsi, e la Provincia ha accettato.

La questione

Giudizio in via principale: impugnazione da parte del Governo di disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano (allegato A della l.p. n. 12/2005), censurate per contrasto con norme costituzionali (non specificate nel testo della pronuncia, che si limita a registrare la rinuncia). La questione diviene priva di oggetto per effetto della nuova normativa provinciale.

La decisione della Corte

Riunione dei giudizi ed estinzione del processo. La rinuncia del Presidente del Consiglio è stata ritualmente accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano, e pertanto il processo si estingue ai sensi delle norme sulle rinunce nei giudizi di legittimità costituzionale.

Il principio

Nei giudizi costituzionali in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso se la parte resistente accetta. L’accettazione deve essere rituale (espressa e da organo legittimato). In questo caso, la modificazione della normativa impugnata ad opera del legislatore provinciale ha reso coerente la rinuncia e ha consentito l’estinzione del processo.

Domande e risposte

Come si estingue un giudizio costituzionale in via principale?

Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, il processo si estingue quando il ricorrente rinuncia e la parte resistente accetta. In assenza di accettazione esplicita, la Corte valuta se l’estinzione può essere dichiarata ugualmente.

Cosa sono i giudizi in via principale?

Sono i giudizi promossi direttamente dallo Stato o dalle Regioni (e Province autonome) per censurare leggi rispettivamente regionali o statali, senza passare per un giudizio pendente davanti a un giudice ordinario o amministrativo (come accade invece nel giudizio in via incidentale).

Perché il Governo ha rinunciato?

La nuova legge provinciale n. 6/2007 aveva sostituito l’allegato A della legge provinciale n. 12/2005 con una disciplina diversa, facendo venire meno l’oggetto delle censure originarie. La rinuncia è quindi conseguenza della risoluzione in via legislativa del contrasto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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