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La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due leggi della Provincia autonoma di Bolzano, ma — dopo che la Provincia ha approvato una nuova legge sostitutiva — ha rinunciato a entrambi i ricorsi. La Provincia ha accettato la rinuncia e il processo si estingue.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto due ricorsi davanti alla Corte costituzionale per impugnare norme della Provincia autonoma di Bolzano relative all’allegato A della legge provinciale n. 12/2005. Nel corso del giudizio, la Provincia aveva adottato la legge provinciale n. 6/2007 che sostituiva integralmente l’allegato contestato. Il ricorrente ha quindi rinunciato ai ricorsi, e la Provincia ha accettato.
La questione
Giudizio in via principale: impugnazione da parte del Governo di disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano (allegato A della l.p. n. 12/2005), censurate per contrasto con norme costituzionali (non specificate nel testo della pronuncia, che si limita a registrare la rinuncia). La questione diviene priva di oggetto per effetto della nuova normativa provinciale.
La decisione della Corte
Riunione dei giudizi ed estinzione del processo. La rinuncia del Presidente del Consiglio è stata ritualmente accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano, e pertanto il processo si estingue ai sensi delle norme sulle rinunce nei giudizi di legittimità costituzionale.
Il principio
Nei giudizi costituzionali in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso se la parte resistente accetta. L’accettazione deve essere rituale (espressa e da organo legittimato). In questo caso, la modificazione della normativa impugnata ad opera del legislatore provinciale ha reso coerente la rinuncia e ha consentito l’estinzione del processo.
Domande e risposte
Come si estingue un giudizio costituzionale in via principale?
Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, il processo si estingue quando il ricorrente rinuncia e la parte resistente accetta. In assenza di accettazione esplicita, la Corte valuta se l’estinzione può essere dichiarata ugualmente.
Cosa sono i giudizi in via principale?
Sono i giudizi promossi direttamente dallo Stato o dalle Regioni (e Province autonome) per censurare leggi rispettivamente regionali o statali, senza passare per un giudizio pendente davanti a un giudice ordinario o amministrativo (come accade invece nel giudizio in via incidentale).
Perché il Governo ha rinunciato?
La nuova legge provinciale n. 6/2007 aveva sostituito l’allegato A della legge provinciale n. 12/2005 con una disciplina diversa, facendo venire meno l’oggetto delle censure originarie. La rinuncia è quindi conseguenza della risoluzione in via legislativa del contrasto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenza legislativa tra Stato, Regioni e Province autonome
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