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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, che considera “fabbricabili” ai fini ICI le aree classificate edificabili dal PRG anche in assenza di strumenti urbanistici attuativi. La norma costituisce interpretazione autentica legittima e la distinzione tra fini fiscali e fini urbanistici è ragionevole.
Di cosa si tratta
L’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito con l. n. 248/2006, aveva stabilito che, ai fini dell’ICI (e delle imposte sui redditi e di registro), un’area è considerata “fabbricabile” se il piano regolatore generale la qualifica come tale, anche in mancanza di piani attuativi o dell’approvazione regionale. Due commissioni tributarie (Lazio e Piacenza) avevano censurato la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005 e art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione. Rimettenti: Commissione tributaria regionale del Lazio e Commissione tributaria provinciale di Piacenza.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 11-quaterdecies (per difetto di rilevanza: tale disposizione è stata sostituita dall’art. 36, comma 2). Manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 36, comma 2: la norma costituisce interpretazione autentica di una disposizione preesistente, assegnandole uno dei significati già semanticamente compatibili con il testo originario. È ragionevole che il legislatore usi criteri diversi per finalità fiscali (valore di mercato) e urbanistiche (effettiva possibilità di edificare).
Il principio
Non viola i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.) la norma che, ai fini ICI, considera fabbricabile un’area qualificata tale dal PRG anche in assenza di strumenti attuativi: la potenzialità edificatoria, anche se non ancora concretamente esercitabile, è un elemento oggettivo che influenza il valore di mercato dell’area ed esprime un indice di capacità contributiva.
Domande e risposte
Perché i giudici tributari ritenevano la norma incostituzionale?
Perché assoggettare all’ICI un’area inedificabile in concreto (perché priva di piani attuativi) alla stessa stregua di un’area concretamente edificabile sembrava irragionevole: il proprietario paga l’imposta su un valore di mercato che non può ancora effettivamente realizzare.
Cosa distingue i fini fiscali da quelli urbanistici nella nozione di “area fabbricabile”?
Ai fini urbanistici l’edificabilità concreta richiede piani attuativi approvati e permesso di costruire ottenibile. Ai fini fiscali (ICI, imposte sui redditi, registro) rileva invece il valore di mercato, che è influenzato già dalla sola qualificazione nel PRG come edificabile, anche senza piani attuativi.
Cosa è una norma di interpretazione autentica?
Una norma di interpretazione autentica è una legge successiva che chiarisce il significato di una disposizione precedente con efficacia retroattiva, attribuendole uno dei possibili significati già compatibili con la sua formulazione letterale. La Corte ha confermato che il d.l. n. 223/2006 era una legittima interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza nella differenziazione del trattamento fiscale
- Art. 53 della Costituzione — Obbligo di contribuire in ragione della capacità contributiva
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