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La Corte ordina la restituzione degli atti a dieci giudici di pace che avevano sollevato questioni sull’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada, che prevedeva la confisca obbligatoria del ciclomotore per violazioni degli obblighi di casco e trasporto passeggeri. Una modifica legislativa sopravvenuta aveva sostituito la confisca con il fermo del veicolo.
Di cosa si tratta
Numerosi giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazioni degli artt. 170 e 171 (trasporto irregolare di passeggeri, mancato uso del casco). I giudici ritenevano la sanzione sproporzionata e discriminatoria rispetto agli automobilisti.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 213, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, nel testo introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito con l. n. 168/2005. Parametri: artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Rimettenti: Giudici di pace di Rionero in Vulture, Salerno, Cividale del Friuli, Santo Stefano di Camastra, Caltanissetta, Trecastagni, Napoli, Castrovillari, Torre Annunziata e Cantù.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti. Nelle more del giudizio, il d.l. n. 262/2006 (convertito con l. n. 286/2006) aveva sostituito la confisca con il fermo del veicolo per 60 giorni (90 in caso di recidiva nel biennio). La sopravvenienza normativa impone ai giudici di rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza.
Il principio
Una modifica sostanziale della norma censurata durante il giudizio costituzionale impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, che devono verificare se la questione — formulata con riferimento al testo previgente — conservi rilevanza e caratteri di non manifesta infondatezza alla luce del nuovo regime sanzionatorio.
Domande e risposte
Perché i giudici ritenevano la confisca sproporzionata?
La confisca definitiva del veicolo (spesso del valore di migliaia di euro) per non avere indossato il casco o per trasporto irregolare era considerata eccessiva rispetto alla gravità dell’infrazione, e discriminatoria rispetto agli automobilisti che per analoghe violazioni (cintura di sicurezza) non rischiavano la confisca.
Qual è la differenza tra confisca e fermo del veicolo?
La confisca trasferisce definitivamente il veicolo allo Stato; il fermo lo immobilizza per un periodo determinato (60 o 90 giorni) restituendolo poi al proprietario. La legge n. 286/2006 ha optato per il fermo come sanzione più proporzionata alle infrazioni stradali minori.
Il problema della responsabilità del proprietario era un punto chiave?
Sì: la confisca colpiva il proprietario del veicolo anche quando l’infrazione era stata commessa da un altro soggetto (es. figlio o parente). Ciò contrastava con il principio di personalità della responsabilità (artt. 3 e 27 Cost.) e con le norme della legge n. 689/1981.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza e proporzionalità della sanzione amministrativa
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità e proporzionalità della pena
- Art. 42 della Costituzione — Diritto di proprietà privata e limiti all’espropriazione
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