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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) nel testo anteriore alla riforma del 2006, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. La disciplina viola gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Un farmacista dichiarato fallito nel 1986 — il cui fallimento si era chiuso nello stesso anno — era iscritto nel pubblico registro dei falliti (non avendo mai chiesto la riabilitazione) e per questo era stato escluso da un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nel 2006. Il TAR dell’Emilia-Romagna (sezione di Parma) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del sistema delle incapacità personali automatiche del fallito.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 50 e 142 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 5/2006. Parametri: artt. 2, 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU). Rimettente: TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale. La Corte accoglie la questione con riferimento agli artt. 117, primo comma, e 3 Cost. La Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia) aveva già condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU (vita privata) per l’automatismo delle incapacità personali. Tale automatismo viola anche l’art. 3 Cost.: è irragionevole equiparare situazioni diverse prescindendo dalle cause del dissesto, e far perdurare le incapacità oltre la chiusura del fallimento assume carattere genericamente sanzionatorio senza corrispondere alla protezione di interessi meritevoli di tutela.
Il principio
Le incapacità personali automaticamente connesse alla dichiarazione di fallimento, che perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale indipendentemente dalle cause del dissesto e dalla condizione soggettiva del fallito, violano il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 CEDU (norma interposta ex art. 117, primo comma, Cost.) e il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il giudice ordinario non può disapplicare le norme interne incompatibili con la CEDU: la rimozione spetta alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Cosa erano le incapacità personali del fallito?
Sotto la legge fallimentare del 1942, il fallito perdeva automaticamente i diritti civili e politici dalla dichiarazione di fallimento fino alla cancellazione dal pubblico registro dei falliti, ottenibile solo con la sentenza di riabilitazione civile. Questo poteva durare decenni anche dopo la chiusura del fallimento.
Come la CEDU viene applicata come norma interposta?
Secondo la giurisprudenza costituzionale inaugurata con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, le norme della CEDU, nell’interpretazione della Corte di Strasburgo, costituiscono norme interposte ai fini del giudizio di costituzionalità ex art. 117, primo comma, Cost. Il giudice ordinario non può disapplicarle, ma deve sollevare la questione dinanzi alla Corte.
La riforma del 2006 aveva già risolto il problema?
Sì: il d.lgs. n. 5/2006 aveva abrogato l’art. 50 (e il registro dei falliti) e modificato l’art. 142 (eliminando l’istituto della riabilitazione). Ma la vicenda del farmacista era regolata dalla legge previgente, poiché i requisiti di ammissione al concorso dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine per le domande, anteriore alla riforma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e divieto di trattamenti irragionevolmente differenziati
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, inclusa la CEDU
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata
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