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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 c.p.c. e dell’art. 71 disp. att. c.p.c., nella parte relativa al termine ridotto di cinque giorni per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo. La disciplina non viola gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., in quanto le garanzie difensive dell’opponente restano adeguate.

Di cosa si tratta

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che assegni all’opposto un termine a comparire inferiore a sessanta giorni deve costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione, a pena di improcedibilità. Tribunale di Reggio Emilia e Corte di cassazione avevano dubitato della costituzionalità di questa disciplina, ritenendola eccessivamente gravosa per l’opponente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia e la Corte di cassazione avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile e dell’art. 71 delle disposizioni di attuazione, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. La censura riguardava l’automatica riduzione a cinque giorni del termine di costituzione dell’opponente, considerata irragionevole e lesiva del diritto di difesa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il termine ridotto di costituzione dell’opponente è giustificato dalla necessità di bilanciare le posizioni processuali delle parti e non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa dell’opponente, che ha già avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e degli elementi della controversia.

Il principio

La riduzione del termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo non viola il diritto di difesa né il principio di ragionevolezza, in quanto risponde a una logica di bilanciamento tra la posizione dell’opponente – che conosce già la pretesa – e quella dell’opposto che attende la definizione della controversia.

Domande e risposte

Cosa succede se l’opponente non si costituisce nei cinque giorni?

L’opposizione è dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva definitiva, come previsto dall’art. 647 c.p.c.

Il termine di cinque giorni vale sempre?

La riduzione a cinque giorni opera automaticamente quando il termine a comparire assegnato all’opposto è inferiore a sessanta giorni, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, c.p.c.

Perché la Corte ha ritenuto non fondata la questione?

Perché l’opponente, avendo già ricevuto il decreto ingiuntivo e avendo redatto l’atto di citazione, conosce la pretesa dell’opposto e può approntare le difese senza necessità di un termine più lungo per la costituzione formale in giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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