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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo delle norme del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati che consentivano a uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più circoscrizioni (artt. 19 e 85 d.P.R. n. 361/1957). Il quesito presentava i requisiti di omogeneità, chiarezza e univocità.

Di cosa si tratta

La richiesta di referendum, promossa da sessantuno cittadini, mirava ad abrogare la possibilità per un candidato di presentarsi in più circoscrizioni con lo stesso contrassegno nella stessa elezione alla Camera dei deputati. L’Ufficio centrale per il referendum aveva dichiarato la richiesta conforme alla legge con ordinanza del 28 novembre 2007.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte era chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum avente ad oggetto l’art. 19 (limitatamente alle parole «nella stessa») e l’art. 85 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all’art. 75 della Costituzione. La questione era sollevata nel giudizio referendario, senza giudice rimettente ordinario.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta referendaria. Le disposizioni oggetto del quesito non rientrano tra quelle costituzionalmente vincolate né tra le leggi escluse dall’art. 75, secondo comma, Cost. Il quesito è omogeneo – mirato all’abrogazione della candidatura plurima –, chiaro e univoco. La normativa di risulta, che espande il principio per cui ogni candidato si presenta in una sola circoscrizione, è autoapplicativa e priva di indeterminatezze non risolvibili con i normali canoni interpretativi.

Il principio

La norma che consente le candidature plurime in più circoscrizioni non è costituzionalmente obbligata; il suo eventuale venir meno non genera vuoti normativi, giacché il sistema elettorale funzionerebbe pienamente con la regola generale della candidatura in una sola circoscrizione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 85 del d.P.R. n. 361/1957?

L’art. 85 disciplina il procedimento con cui il deputato «pluri-eletto» indica la circoscrizione prescelta dopo le elezioni, con sorteggio in caso di mancata opzione: la norma è il presupposto della candidatura in più circoscrizioni.

Perché il quesito era considerato omogeneo?

Perché tutte le disposizioni oggetto dell’abrogazione erano funzionalmente collegate all’istituto della candidatura plurima, rispondendo a un’unica matrice razionale.

Chi si era opposto al referendum?

Avevano depositato memorie contrarie vari gruppi parlamentari e partiti, tra cui Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Popolari U.D.EUR e il Partito dei Comunisti Italiani, senza tuttavia che ciò incidesse sull’esito del giudizio di ammissibilità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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