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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 l. n. 153/1969, nella parte in cui non consente all’INPS di pignorare le pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Il difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla rilevanza della questione ne ha determinato l’inammissibilità.

Di cosa si tratta

L’INPS aveva avviato un pignoramento presso terzi su una pensione da esso erogata sia per omissioni contributive sia per sanzioni civili. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze dubitava che fosse costituzionale la norma che impedisce all’INPS di pignorare le pensioni per la parte di credito derivante da interessi e sanzioni, mentre qualsiasi altro creditore può aggredire la pensione fino a un quinto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all’INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione. Il giudice rimettente non aveva descritto in modo sufficiente lo stato del giudizio e le ragioni per cui la norma censurata era applicabile al caso concreto, così impedendo alla Corte di controllare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare in modo autosufficiente la rilevanza della questione nel giudizio pendente; la carenza motivazionale sulla rilevanza non può essere colmata dalle deduzioni delle parti costituite nel giudizio davanti alla Corte.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 69 l. n. 153/1969?

La norma stabiliva che l’INPS può pignorare le pensioni da esso erogate solo per crediti derivanti da indebite prestazioni o omissioni contributive, con espressa esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative.

Perché l’INPS si trovava in una posizione deteriore rispetto agli altri creditori?

Perché a seguito delle sentenze della Corte n. 506 e n. 468 del 2002, qualsiasi creditore ordinario può pignorare fino a un quinto della pensione, senza distinzione tra capitale, interessi e sanzioni, mentre l’INPS non può aggredire la parte di credito relativa a interessi e sanzioni.

Come viene valutata la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale?

La Corte richiede che l’ordinanza di rimessione illustri autonomamente e specificamente le ragioni per cui la norma censurata è applicabile al caso concreto e dalla sua applicazione dipende l’esito del giudizio.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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