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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 1026/1976, il quale qualifica come aborto l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi prima del centottantesimo giorno. La questione era inammissibile perché diretta contro una disposizione di natura regolamentare, sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.

Di cosa si tratta

Una lavoratrice in stato di gravidanza era stata licenziata per superamento del periodo di comporto di malattia: il datore di lavoro aveva computato nel comporto il periodo di astensione anticipata fruita dalla dipendente, nonostante fosse intervenuto un evento abortivo alla ventunesima settimana. La questione era se tale periodo potesse essere qualificato come maternità e dunque godere delle relative tutele.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri), per violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui qualifica come aborto l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi prima del centottantesimo giorno.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il d.P.R. n. 1026/1976 è un regolamento governativo, non una fonte legislativa; la Corte costituzionale può esercitare il controllo di legittimità solo su leggi e atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Le disposizioni regolamentari sono sottratte a tale controllo.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale è precluso quando la norma impugnata abbia natura regolamentare; il sindacato sulla conformità del regolamento alla legge rientra nella competenza del giudice ordinario o amministrativo, non della Corte costituzionale.

Domande e risposte

Perché la natura regolamentare della norma la esclude dal sindacato costituzionale?

Perché l’art. 134 Cost. e la l. n. 87/1953 limitano il giudizio di legittimità della Corte alle leggi e agli atti aventi forza di legge; un regolamento governativo non ha tale forza e il suo contrasto con la Costituzione va fatto valere tramite la disapplicazione da parte del giudice ordinario o con ricorso al giudice amministrativo.

Cosa doveva fare la Corte d’appello in alternativa?

La Corte d’appello avrebbe potuto disapplicare direttamente il regolamento ove lo ritenesse contrario alla legge, ovvero sollevare questione di legittimità sulle disposizioni legislative da cui il regolamento trae fondamento.

Cosa prevede la legge n. 194/1978 ai fini del confine tra aborto e parto?

La legge n. 194/1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza individua termini temporali diversi rispetto a quelli del d.P.R. n. 1026/1976: l’aborto volontario è ammesso entro i primi novanta giorni, ma termini diversi valgono per le interruzioni terapeutiche successive.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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