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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 l. n. 366/2001 (delega per la riforma del rito societario) e degli artt. 2-17 d.lgs. n. 5/2003, per violazione dell’art. 76 Cost. Le questioni erano identiche a quelle già dichiarate inammissibili con precedenti pronunce dello stesso anno.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, sosteneva che la legge delega per la riforma del rito societario (l. n. 366/2001) fosse priva di sufficienti principi e criteri direttivi, avendo lasciato il legislatore delegato libero di creare un modello processuale del tutto nuovo, estraneo allo schema del procedimento ordinario del codice di procedura civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli aveva sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e degli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte relativa al rito societario di primo grado, assumendo che la delega fosse carente dei principi e criteri direttivi richiesti dall’art. 76 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, in quanto identica a quelle già decise con ordinanza n. 404 del 2007 dallo stesso remittente. La Corte ha rilevato come le modalità e le argomentazioni del rimettente non consentissero di ravvisare il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica tra la questione principale e quella subordinata.

Il principio

La reiterazione di questioni identiche, già dichiarate inammissibili per difetto di motivazione, non può essere riproposta senza addurre elementi nuovi; il giudice rimettente è vincolato ad adeguare la motivazione ai rilievi contenuti nella precedente pronuncia della Corte.

Domande e risposte

Cosa richiede l’art. 76 Cost. per la delega legislativa?

L’art. 76 Cost. richiede che la legge delega determini l’oggetto, i principi e i criteri direttivi, e indichi il limite temporale entro cui il Governo deve esercitare la delega; senza questi elementi la delega è incostituzionale.

Cos’è il rito societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003?

Si trattava di un procedimento speciale di cognizione in materia di diritto societario, intermediazione finanziaria e credito, caratterizzato da uno schema processuale diverso da quello ordinario, poi abrogato dalla legge n. 69/2009 che ha reintrodotto il rito ordinario.

Perché il Tribunale di Napoli non poteva riproporre la stessa questione?

Perché la Corte aveva già dichiarato inammissibili le stesse questioni con l’ordinanza n. 404/2007; la reiterazione senza novità argomentative non è ammissibile nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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