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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La riforma del rito societario del 2003 prevedeva che, quando una causa societaria era collegata a una causa di lavoro, entrambe dovessero seguire le regole del processo societario, più rapido ma meno garantista per i lavoratori. La Corte ha dichiarato questa norma incostituzionale perché il Governo aveva ecceduto i poteri delegatigli dal Parlamento: la legge delega riguardava solo le cause societarie, non le cause connesse di altro tipo. Di conseguenza, le cause di lavoro collegate a cause societarie tornano a essere trattate con il rito del lavoro, che offre maggiori tutele al lavoratore.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 1, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario) – nelle pa. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Art. 1, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario) – nelle parole «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile»
Parametro costituzionale: Art. 76 della Costituzione (eccesso di delega); artt. 3, 24, 35 Cost.
Giudice rimettente: Tribunale di Padova (in funzione di giudice del lavoro)

La decisione della Corte

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003 limitatamente alle parole: «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile»

Il principio

Il legislatore delegato ha ecceduto i limiti della delega contenuta nell’art. 12 della legge n. 366 del 2001, la quale riguardava esclusivamente le materie del diritto societario, bancario e finanziario. Prevedere che il rito societario si applichi anche alle controversie connesse (ivi comprese quelle di lavoro) costituisce un intervento in materia di connessione tra procedimenti soggetti a riti diversi, non autorizzato dalla delega. La declaratoria di illegittimità riguarda l’intera clausola sulle controversie connesse, non solo quella relativa ai rapporti di lavoro.

Domande e risposte

Cos’è il rito societario introdotto nel 2003?

È un processo civile accelerato introdotto dal d.lgs. n. 5/2003 per le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria, caratterizzato dallo scambio di memorie scritte e dalla riduzione dei tempi.

Perché le cause di lavoro non potevano essere attratte nel rito societario?

Perché la legge delega n. 366/2001 autorizzava il Governo a riformare solo il processo in materia societaria. Estendere il rito a cause connesse (incluse quelle di lavoro) eccedeva i limiti della delega, in violazione dell’art. 76 Cost.

Cosa succede ora alle cause di lavoro collegate a cause societarie?

Vengono trattate con il rito del lavoro, che offre maggiori garanzie ai lavoratori (pubblicità delle udienze, poteri istruttori del giudice più ampi, regime delle spese). Non possono più essere assorbite nel rito societario.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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