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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, dopo che sentenze precedenti (n. 26/2007 e n. 320/2007) avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, previste dalla legge n. 46/2006. I giudici rimettenti dovevano rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce di quelle pronunce.
Di cosa si tratta
La legge n. 46 del 2006 aveva limitato fortemente la possibilità del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. La Corte costituzionale aveva poi dichiarato incostituzionali alcune di queste limitazioni con le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007. La Corte d’appello di Cagliari aveva intanto sollevato questioni analoghe: con questa ordinanza la Corte restituisce gli atti affinché il giudice rimettente rivaluti se le sue questioni siano ancora rilevanti dopo le pronunce già rese.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui escludono che il pubblico ministero possa appellare sentenze dibattimentali di proscioglimento e sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha constatato che le sentenze n. 26/2007 e n. 320/2007 avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Ha pertanto ordinato la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari affinché questa rivalutasse la rilevanza delle questioni nel giudizio principale, tenendo conto del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando nelle more del giudizio costituzionale vengono adottate pronunce di illegittimità sulle stesse norme oggetto della questione pendente, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la questione mantenga ancora rilevanza nel caso concreto.
Domande e risposte
Che cosa aveva stabilito la legge n. 46/2006 sull’appello del PM?
La legge aveva quasi eliminato la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, sia dibattimentali sia emesse a seguito di giudizio abbreviato.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché le stesse norme erano già state dichiarate incostituzionali dalle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, quindi spettava al giudice rimettente verificare se il proprio giudizio fosse ancora condizionato da quelle disposizioni.
Cosa succede quando la Corte restituisce gli atti?
Il giudice rimettente deve rivalutare la situazione processuale alla luce del nuovo quadro normativo e giurisprudenziale, e decidere se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante per la definizione del suo giudizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro della questione
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, parametro della questione
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