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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Un giudice milanese aveva chiesto alla Corte di aggiungere l’avviso di conclusione delle indagini tra gli atti che interrompono la prescrizione, sostenendo che la sua esclusione creava una disparità di trattamento irragionevole. La Corte ha però dichiarato la questione inammissibile: non spetta ai giudici costituzionali aggiungere nuove cause di interruzione della prescrizione, perché questo danneggerebbe l’imputato e il principio di legalità in materia penale lo vieta. Solo il legislatore può decidere quali atti interrompono il tempo che porta all’estinzione del reato.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 65 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 160 del codice penale (modificato dall’art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251) – nella parte in cui non prevede l’av. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Art. 160 del codice penale (modificato dall’art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251) – nella parte in cui non prevede l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. quale atto interruttivo della prescrizione
Parametro costituzionale: Artt. 3 e 111 della Costituzione
Giudice rimettente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano

La decisione della Corte

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione

Il principio

La riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) impedisce alla Corte costituzionale di introdurre nuove ipotesi di interruzione della prescrizione non previste dal legislatore, in quanto ciò si tradurrebbe in un’incidenza in peius sulla punibilità dell’imputato. La pronuncia additiva richiesta dal rimettente – volta a inserire l’avviso ex art. 415-bis tra gli atti interruttivi – esula dai poteri della Corte.

Domande e risposte

Perché la Corte non può aggiungere nuove cause di interruzione della prescrizione?

Perché ciò aggraverebbe la posizione dell’imputato: la prescrizione si allungherebbe. In materia penale il principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva al solo legislatore il potere di introdurre norme sfavorevoli per il reo.

Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.?

È l’atto con cui il PM informa l’indagato della chiusura delle indagini e della possibilità di essere rinviato a giudizio. Il giudice rimettente sosteneva che fosse un atto processuale rilevante quanto la richiesta di rinvio a giudizio e quindi idoneo a interrompere la prescrizione.

Cosa avrebbe dovuto fare il legislatore secondo il rimettente?

Inserire l’avviso ex art. 415-bis tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati dall’art. 160 c.p., così da evitare che processi complessi si prescrivano nell’intervallo tra le indagini e il rinvio a giudizio. Ma questa scelta spetta solo al Parlamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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