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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana n. 21/2003, che abrogava le norme sul collocamento in pensione anticipata dei dipendenti regionali. Il criterio temporale usato dal legislatore è legittimo strumento di discrimine nell’ambito del riordino della materia e non viola il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana, con la legge finanziaria per il 2004, ha abrogato le disposizioni che consentivano ai propri dipendenti di andare in pensione anticipata. Chi aveva già chiesto il collocamento a riposo anticipato si è visto opporre un diniego. Ventiquattro lavoratori hanno impugnato questi provvedimenti davanti alla Corte dei conti, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento tra chi aveva maturato il diritto prima e dopo l’abrogazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con 24 ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la norma abrogativa crea una disparità tra lavoratori che si trovavano nelle stesse condizioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha richiamato la propria giurisprudenza (sent. n. 234/2007 e ord. n. 400/2007) secondo cui l’elemento temporale è un legittimo criterio di discrimine quando delimita l’ambito di applicazione di norme nell’ambito di un riordino complessivo della materia. Nel caso in esame, la norma regionale si inseriva in un disegno di riallineamento alle disposizioni statali sul pensionamento anticipato.
Il principio
Il criterio temporale costituisce un legittimo fattore di differenziazione tra situazioni soggettive quando il legislatore procede a un riordino organico della disciplina in una determinata materia; la disparità che ne deriva non integra una violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Perché la Corte ha respinto la questione senza entrare nel merito?
Perché la giurisprudenza costituzionale già consolidata chiariva che le differenziazioni basate sul momento di entrata in vigore di nuove norme non violano di per sé l’eguaglianza, quando si inseriscono in un quadro di riordino normativo.
Che cosa aveva abrogato la legge siciliana?
I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 39 della legge regionale n. 10/2000, che disciplinavano il collocamento anticipato a riposo dei dipendenti regionali siciliani.
I lavoratori che avevano già presentato domanda avevano diritto alla pensione anticipata?
No, secondo la Corte. L’abrogazione della norma da parte del legislatore regionale era legittima e non creava una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, trattandosi di un riordino della materia pensionistica allineato alla disciplina statale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
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