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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 18 della legge n. 689/1981 (opposizione a sanzione amministrativa) sollevata dal Giudice di pace di Sorgono. L’ordinanza è carente nella motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Sorgono, in un procedimento civile per opposizione a sanzione amministrativa (ricorso avverso una multa della Prefettura di Nuoro), aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo), che disciplina il procedimento di opposizione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Sorgono ha impugnato l’art. 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando presunte lacune procedurali nel processo di opposizione alle sanzioni amministrative.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza del Giudice di pace non illustra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio pendente e non soddisfa gli oneri motivazionali richiesti.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve indicare concretamente perché la norma impugnata si applica al caso e come la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sulla decisione; senza questo nesso, la questione è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 18 della legge n. 689/1981?

Disciplina il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa: il soggetto sanzionato può ricorrere al giudice ordinario entro 30 giorni dalla notifica, instaurando un procedimento in camera di consiglio.

Perché la questione era inammissibile?

L’ordinanza del Giudice di pace di Sorgono non spiegava adeguatamente in che modo la norma si applicasse al caso concreto e come la sua eventuale incostituzionalità avrebbe inciso sulla soluzione della controversia.

Come funziona il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa?

L’opponente presenta ricorso al Giudice di pace (o al Tribunale per le sanzioni più gravi) entro 30 giorni; il giudice può sospendere l’esecuzione e decide con sentenza che accoglie o rigetta l’opposizione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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