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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani). L’ordinanza di rimessione è carente nella motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Un giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani per il rilancio economico), conv. dalla l. n. 248/2006, che introduce modifiche alla disciplina di alcune professioni regolamentate.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in riferimento a parametri costituzionali non completamente esplicitati nell’ordinanza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non soddisfa gli oneri motivazionali minimi, in particolare non illustra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio pendente.

Il principio

L’insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale rende la questione di legittimità manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure formulate.

Domande e risposte

Cos’è il decreto Bersani del 2006?

Il d.l. n. 223/2006 (conv. dalla l. n. 248/2006) è un provvedimento di liberalizzazione economica che, tra l’altro, ha modificato le regole per alcune professioni regolamentate (es. farmacisti, notai, avvocati) eliminando alcune restrizioni anticoncorrenziali.

Cosa prevedeva il comma 26-quinquies?

Si tratta di una disposizione specifica del decreto che interviene sulla disciplina di una categoria professionale; il dettaglio del contenuto non era compiutamente illustrato nell’ordinanza di rimessione, il che ha contribuito all’inammissibilità.

Cosa deve fare un giudice per proporre validamente una questione di legittimità?

Deve spiegare: (a) quale norma impugna e perché ritiene si applichi al caso; (b) in riferimento a quali parametri costituzionali; (c) perché la questione non è manifestamente infondata. La mancanza di uno di questi elementi determina l’inammissibilità.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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