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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma perché, medio tempore, la sentenza n. 364/2007 ha già dichiarato incostituzionale l’intero art. 7-quater del d.l. n. 7/2005 (norma sull’inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti del Policlinico Umberto I).

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-quater del d.l. n. 7/2005 (conv. dalla l. n. 43/2005), che stabiliva l’inefficacia di decreti ingiuntivi non opposti nei confronti dell’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, incidendo su titoli coperti da giudicato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 7-quater, commi 1 e 2, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 (conv. dalla l. 31 marzo 2005, n. 43), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, secondo comma, della Costituzione, lamentando che la norma incidesse retroattivamente su titoli esecutivi già passati in giudicato.

La decisione della Corte

La Corte non si pronuncia nel merito. Con la sentenza n. 364 del 2007 — successiva alle ordinanze di rimessione — aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 7-quater per contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost. Trattandosi di ius superveniens, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Il principio

Quando, dopo la proposizione della questione di legittimità, interviene una pronuncia della Corte che abolisce la norma censurata o ne dichiara l’incostituzionalità, si configura uno ius superveniens che rende necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la rilevanza residua della questione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 7-quater del d.l. n. 7/2005?

Stabiliva che, nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I, fossero inefficaci i titoli esecutivi — comprese le sentenze di condanna e i decreti ingiuntivi non opposti — emessi per il pagamento di debiti contratti con fornitori di beni e servizi.

Perché la Corte restituisce gli atti invece di pronunciarsi?

Perché con la sentenza n. 364/2007 aveva già dichiarato incostituzionale la stessa norma censurata; il giudice rimettente deve valutare se sussista ancora un’utilità pratica della questione.

Cosa significa concretamente la restituzione degli atti?

Il Tribunale di Roma deve verificare se, alla luce della sent. n. 364/2007, i giudizi siano già definibili senza necessità di una nuova rimessione alla Corte, ovvero se residuino profili di incostituzionalità non coperti da quella pronuncia.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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