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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005). La norma, che interviene sul calcolo dell’indennità di esproprio, era già stata dichiarata incostituzionale o era oggetto di altra questione pendente.

Di cosa si tratta

Più Tribunali (Lanciano, Lecce-Nardò, e altri) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che modificava i criteri di calcolo dell’indennità per espropriazione di aree edificabili.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali hanno impugnato l’art. 1, comma 547, della l. n. 266/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e ragionevolezza), contestando la modifica dei criteri indennitari.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle censure proposte.

Il principio

Quando la norma censurata è già stata oggetto di pronuncia costituzionale o vi sono questioni pendenti sullo stesso testo, il giudice rimettente deve tener conto di tale situazione e motivare adeguatamente la persistenza della questione; l’omissione determina l’inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006?

Modificava la disciplina del calcolo dell’indennità espropriativa per le aree edificabili, intervenendo su un tema già controverso e oggetto di censure davanti alla Corte costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Perché le questioni erano inammissibili?

Le ordinanze di rimessione difettavano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, requisiti indispensabili per l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Il tema delle indennità di esproprio è stato poi definito dalla Corte?

Sì, la Corte costituzionale ha affrontato più volte la questione dell’adeguatezza dell’indennità espropriativa, anche alla luce dei principi CEDU, dichiarando in alcune occasioni l’incostituzionalità di meccanismi indennitari irrisori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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