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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti). Le ordinanze di rimessione sono carenti nella motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Più tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del Codice della strada che disciplinano le sanzioni accessorie (ritiro, sospensione, revoca della patente) nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale rimettente ha impugnato gli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituiti dall’art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv. dalla l. n. 214/2003, in riferimento a parametri costituzionali concernenti il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione: le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza delle censure nel giudizio a quo.

Il principio

La manifesta inammissibilità consegue alla mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente deve spiegare perché la norma censurata debba trovare applicazione nel caso concreto e in che modo la sua incostituzionalità influirebbe sulla decisione.

Domande e risposte

Cosa prevedono gli artt. 186 e 187 del Codice della strada?

L’art. 186 sanziona la guida in stato di ebbrezza alcolica (con soglie di alcolemia progressive); l’art. 187 sanziona la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, entrambi con sanzioni penali e amministrative accessorie (sospensione/revoca patente).

Qual era il profilo di incostituzionalità lamentato?

I giudici rimettenti contestavano l’automatismo delle sanzioni accessorie (es. sospensione/revoca della patente) senza valutazione discrezionale, ritenendolo irragionevole.

La questione è stata poi affrontata nel merito?

La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in varie occasioni sulla ragionevolezza delle sanzioni accessorie in materia di codice della strada, anche in anni successivi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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