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La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 616, ultimo periodo, c.p.c. che rende non impugnabile la sentenza sull’opposizione all’esecuzione. Le questioni sono inammissibili perché il giudice rimettente non ha adeguatamente verificato se la norma fosse applicabile ratione temporis.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Salerno aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile (come riformato nel 2006), che stabilisce che il giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione all’esecuzione è deciso con sentenza non impugnabile.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Salerno ha impugnato l’art. 616, ultimo periodo, del c.p.c. (come sostituito dall’art. 14 della l. 24 febbraio 2006, n. 52), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, lamentando la soppressione del diritto di appellare la sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni: il giudice rimettente non aveva verificato in modo adeguato se la nuova norma fosse applicabile nel caso concreto, considerando che il giudizio di appello era stato introdotto prima dell’entrata in vigore della riforma del 2006.
Il principio
Prima di sollevare la questione di legittimità, il giudice deve verificare attentamente la disciplina transitoria e la applicabilità ratione temporis della norma censurata al caso pendente; l’omissione di tale verifica rende inammissibile la questione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 616, ultimo periodo, c.p.c. dopo la riforma del 2006?
Stabiliva che il giudizio di cognizione sull’opposizione all’esecuzione si conclude con sentenza non impugnabile, eliminando l’appello che in precedenza era ammesso.
Perché la Corte d’appello di Salerno dubitava della costituzionalità?
Riteneva che la soppressione del doppio grado di giudizio violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.) e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
Perché la Corte ha dichiarato le questioni inammissibili?
Perché il giudice rimettente non aveva chiarito se la norma nuova si applicasse al giudizio in corso (introdotto prima della riforma), omettendo la verifica sulla disciplina transitoria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza processuale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e impugnabilità delle sentenze
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