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La Corte dichiara parzialmente manifestamente inammissibili e parzialmente non fondate le questioni sui contributi previdenziali per i lavoratori del commercio. La disciplina contributiva contestata non viola i parametri di eguaglianza, libertà d’impresa e assistenza sociale.
Di cosa si tratta
Cinque ordinanze dei Tribunali di Bolzano, Milano e Bologna avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di diverse norme in materia di contributi previdenziali per i lavoratori del commercio, in relazione all’obbligo contributivo verso l’INPS (erede dell’Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, nato nel 1943).
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Bolzano, Milano e Bologna hanno impugnato gli artt. 6 e 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, gli artt. 1 e 2 del d.lgs.lgt. 2 aprile 1946, n. 142, e l’art. 2 del d.lgs. 31 ottobre 1947, n. 1304, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, per ritenuta irragionevolezza del sistema contributivo e lesione della libertà d’impresa.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili alcune questioni (per difetto di motivazione sulla rilevanza e per errori nel petitum) e non fondate le restanti, ritenendo che il sistema contributivo per i lavoratori del commercio non violi i parametri costituzionali evocati.
Il principio
La disciplina contributiva previdenziale per i lavoratori del commercio, pur frutto di normazione stratificata nel tempo, non viola i principi di eguaglianza e solidarietà: le differenze di trattamento tra categorie di lavoratori trovano giustificazione nelle diverse caratteristiche dei settori e nel sistema di tutele apprestato.
Domande e risposte
Cosa contestavano le ordinanze?
Contestavano l’obbligo di corrispondere contributi previdenziali all’INPS secondo regole risalenti al periodo 1943-1947, ritenendole irragionevoli e lesive della libertà d’impresa.
Perché alcune questioni erano inammissibili?
Per carenze nell’ordinanza di rimessione: motivazione insufficiente sulla rilevanza nel giudizio a quo o petitum non correttamente formulato.
Cosa ha stabilito la Corte sulle questioni non inammissibili?
Le ha dichiarate non fondate, ritenendo che le norme contributive contestate non violassero gli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro centrale della censura
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e assistenza sociale
- Art. 41 della Costituzione — libertà d’iniziativa economica privata
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