Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulle norme del Codice della strada (artt. 120, 128 e 130, comma 1, lett. b)) che prevedono la revoca o sospensione della patente per soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia. Le ordinanze di rimessione presentano carenze motivazionali.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune norme del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) che disciplinano la revoca, sospensione e diniego di rilascio della patente nei confronti di soggetti destinatari di misure di prevenzione antimafia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha impugnato gli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, lamentando un’eccessiva automaticità delle sanzioni accessorie.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non soddisfano gli oneri motivazionali minimi richiesti: le censure sono generiche e non illustrano adeguatamente la rilevanza e il nesso tra le norme impugnate e il giudizio a quo.

Il principio

Il giudice rimettente è tenuto a motivare puntualmente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità: la mancanza di tale motivazione comporta la manifesta inammissibilità della questione stessa.

Domande e risposte

Cosa prevedono le norme del Codice della strada impugnate?

Gli artt. 120, 128 e 130 del d.lgs. n. 285/1992 disciplinano i requisiti morali per il rilascio della patente e i casi di revoca o sospensione, anche nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Le ordinanze di rimessione erano carenti nella motivazione: non illustravano adeguatamente la rilevanza delle questioni nel giudizio e la non manifesta infondatezza delle censure.

Cosa significava per i soggetti interessati?

La decisione di inammissibilità non risolve nel merito la compatibilità della norma con la Costituzione: quel giudizio rimane aperto a future questioni correttamente motivate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.