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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulle norme del Codice della strada (artt. 120, 128 e 130, comma 1, lett. b)) che prevedono la revoca o sospensione della patente per soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia. Le ordinanze di rimessione presentano carenze motivazionali.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune norme del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) che disciplinano la revoca, sospensione e diniego di rilascio della patente nei confronti di soggetti destinatari di misure di prevenzione antimafia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha impugnato gli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, lamentando un’eccessiva automaticità delle sanzioni accessorie.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione non soddisfano gli oneri motivazionali minimi richiesti: le censure sono generiche e non illustrano adeguatamente la rilevanza e il nesso tra le norme impugnate e il giudizio a quo.
Il principio
Il giudice rimettente è tenuto a motivare puntualmente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità: la mancanza di tale motivazione comporta la manifesta inammissibilità della questione stessa.
Domande e risposte
Cosa prevedono le norme del Codice della strada impugnate?
Gli artt. 120, 128 e 130 del d.lgs. n. 285/1992 disciplinano i requisiti morali per il rilascio della patente e i casi di revoca o sospensione, anche nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Le ordinanze di rimessione erano carenti nella motivazione: non illustravano adeguatamente la rilevanza delle questioni nel giudizio e la non manifesta infondatezza delle censure.
Cosa significava per i soggetti interessati?
La decisione di inammissibilità non risolve nel merito la compatibilità della norma con la Costituzione: quel giudizio rimane aperto a future questioni correttamente motivate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
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