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Le commissioni tributarie avevano contestato che la legge salvasse dalla nullità le cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, se riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni: la scelta del legislatore di non retroattivare la sanzione di nullità era ragionevole e non violava il diritto di difesa.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2008 ha introdotto l’obbligo di indicare nelle cartelle esattoriali il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di notifica, a pena di nullità, ma solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Le cartelle precedenti a tale data erano esplicitamente escluse dalla sanzione di nullità. Diversi contribuenti avevano impugnato cartelle più vecchie eccependo la nullità; i giudici tributari avevano dubitato della costituzionalità di questa scelta di non retroattività.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Chieti e la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, del d.l. n. 248/2007 (conv. L. n. 31/2008), in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione (e, in un caso, anche all’art. 53 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 53 Cost. (capacità contributiva), per difetto di rilevanza. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni per tutti gli altri parametri: la scelta di non applicare retroattivamente la nullità è ragionevole; non viola l’art. 24 Cost. perché il contribuente può ugualmente difendersi nel processo; non viola l’art. 97 Cost. perché il buon andamento non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell’indicazione del responsabile.
Il principio
Il legislatore può legittimamente scegliere di applicare una nuova sanzione di nullità solo agli atti formati successivamente alla sua introduzione, senza estenderla retroattivamente a quelli precedenti: tale scelta non viola i principi di uguaglianza, buon andamento o diritto di difesa, purché il contribuente conservi la possibilità di tutelarsi nel giudizio.
Domande e risposte
La mancanza del responsabile del procedimento nella cartella la rende nulla?
Solo per le cartelle riferite a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 in poi. Per quelle precedenti, la legge ha espressamente escluso la nullità, e la Corte ha confermato la costituzionalità di questa scelta.
Il contribuente può contestare una cartella per vizi formali?
Sì, ma i vizi formali devono essere concretamente lesivi. La mancata indicazione del responsabile è stata sanzionata con la nullità solo per il futuro; per il passato, il contribuente può comunque difendersi nel merito e contestare l’atto per vizi sostanziali.
Cosa è l’iscrizione a ruolo?
È l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria affida la riscossione di un credito all’agente della riscossione (Equitalia, poi Agenzia delle Entrate-Riscossione), formando un elenco (ruolo) dei debitori e degli importi dovuti. La cartella di pagamento è la notifica al contribuente di questo atto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la distinzione tra cartelle ante e post giugno 2008
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato per la limitazione della nullità
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della PA, parametro invocato per l’obbligo di indicare il responsabile
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