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La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 5/2008, che disciplinavano la figura professionale del revisore cooperativo, istituzione di un elenco apposito e requisiti di iscrizione. La disciplina delle professioni, compresi i profili e gli ordinamenti, è riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
La Regione Trentino-Alto Adige aveva disciplinato autonomamente la vigilanza sugli enti cooperativi, creando la figura professionale del «revisore cooperativo» con un proprio elenco regionale, requisiti di iscrizione e doveri specifici. Il Governo aveva impugnato le norme che disciplinavano questa figura professionale, ritenendo che lo Stato avesse competenza esclusiva in materia di regolamentazione delle professioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali in materia di professioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale, ritenendo che le disposizioni disciplinassero l’accesso e l’esercizio di una figura professionale — il revisore cooperativo — violando il principio fondamentale statale per cui la definizione delle figure professionali e dei relativi profili spetta esclusivamente allo Stato.
Il principio
Il principio fondamentale in materia di professioni stabilito dalla legislazione statale riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici. Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono istituire nuove figure professionali o disciplinarne autonomamente i requisiti di accesso e di esercizio.
Domande e risposte
Cosa fa il revisore cooperativo?
Il revisore cooperativo è un professionista incaricato di svolgere le operazioni di revisione ordinaria e straordinaria sugli enti cooperativi, verificando la regolarità della gestione e la conformità alla normativa sulle cooperative. La sua attività è distinta, ma connessa, a quella del revisore contabile.
Perché la disciplina delle professioni è di competenza statale?
La materia «professioni» rientra nella competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), con lo Stato che fissa i principi fondamentali e le Regioni che legiferano nel dettaglio. Tuttavia, la definizione stessa delle figure professionali — incluse abilitazione, profili e ordinamenti — costituisce un principio fondamentale riservato allo Stato.
Le Regioni a statuto speciale hanno maggiori poteri in materia di professioni?
No. Anche le Regioni e le Province autonome con statuto speciale devono rispettare i principi fondamentali statali in materia di professioni. Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Regione competenza in materia di cooperative, ma non estende questa competenza alla disciplina delle professioni connesse alla vigilanza cooperativa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di professioni; principi fondamentali riservati allo Stato
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