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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 276, primo comma, c.c., sollevata dal Tribunale di Padova, in quanto il rimettente non ha descritto adeguatamente la fattispecie concreta né ha motivato sufficientemente sulla rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
L’art. 276, primo comma, c.c. prevede che l’azione per la dichiarazione di paternità naturale si svolga in contraddittorio con il presunto genitore o, se defunto, con i suoi eredi. Il Tribunale di Padova dubitava che tale norma fosse incostituzionale nella parte in cui non consente di agire nei confronti degli eredi degli eredi, quando sia deceduta anche la prima generazione di eredi diretti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Padova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, censurando l’art. 276, primo comma, c.c. nella parte in cui non prevede — in caso di morte sia del genitore sia dei suoi eredi diretti — la possibilità di agire nei confronti degli eredi degli eredi, o di un curatore speciale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che il rimettente non aveva descritto in modo adeguato la fattispecie concreta né aveva motivato compiutamente sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ripresentando sostanzialmente la stessa questione già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 450/2007.
Il principio
Il giudice rimettente che ripropone una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte è tenuto ad arricchire la motivazione con elementi nuovi, descrivendo analiticamente la fattispecie concreta e le ragioni per cui la questione è determinante per la soluzione del caso.
Domande e risposte
Perché non si può agire contro gli «eredi degli eredi» per la paternità naturale?
L’art. 276 c.c. limita il contraddittorio al genitore o ai suoi eredi diretti. Se questi sono tutti deceduti, la norma nella sua formulazione letterale non prevede altri soggetti legittimati passivi, creando un vuoto di tutela per chi voglia accertare la propria filiazione naturale.
Questa pronuncia ha lasciato il problema irrisolto?
Sì, nel caso concreto la questione è stata dichiarata inammissibile per difetti formali. Il problema sostanziale dell’art. 276 c.c. in caso di morte degli eredi diretti è rimasto aperto, in attesa di una nuova rimessione più motivata o di un intervento legislativo.
Cos’è il «curatore speciale» citato nella questione?
È un soggetto nominato dal giudice per tutelare gli interessi di chi non può stare in giudizio in proprio. Il rimettente chiedeva di estendere per via analogica al giudizio di accertamento della paternità lo stesso meccanismo previsto dall’art. 274 c.c. per il disconoscimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nel diritto processuale e sostanziale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
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