Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) nella parte in cui impone alle sole lavoratrici l’obbligo di comunicare anticipatamente al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto oltre l’età pensionabile, pena la recedibilità ad nutum.

Di cosa si tratta

Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006) imponeva alle sole lavoratrici, che volessero continuare a lavorare superata l’età della pensione di vecchiaia, di comunicarlo al datore di lavoro almeno tre mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile. In mancanza, il datore poteva licenziarle liberamente. Nessun obbligo analogo era previsto per i lavoratori maschi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano, nel procedimento tra Caterina Giovinazzo e Manutencoop Facility Management S.p.A., ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, censurando l’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 per la discriminazione tra lavoratori e lavoratrici nell’accesso alla tutela contro i licenziamenti.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del d.lgs. n. 198/2006 nella parte in cui impone alle lavoratrici l’obbligo di comunicazione anticipata e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione della tutela contro i licenziamenti individuali.

Il principio

La discriminazione basata sul sesso nell’accesso alla tutela contro i licenziamenti è costituzionalmente illegittima. L’obbligo di comunicazione anticipata imposto alle sole donne, senza equivalente per gli uomini, viola il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro garantito dalla Costituzione.

Domande e risposte

Perché questo obbligo era discriminatorio?

Perché colpiva le sole donne: esse dovevano comunicare la volontà di proseguire il lavoro, pena la perdita della tutela contro il licenziamento ingiustificato. Gli uomini, raggiunti i 65 anni, non avevano analoghi obblighi. La Corte ha già più volte dichiarato incostituzionali norme analoghe (sentenze n. 137/1986, n. 498/1988, n. 256/2002).

La sentenza era prevedibile?

Sì: la Corte aveva già dichiarato incostituzionali disposizioni identiche nelle sentenze n. 137/1986 e n. 498/1988. Il legislatore le aveva però reintrodotte con il Codice delle pari opportunità, portando a questa nuova pronuncia di incostituzionalità.

Cosa succede dopo la sentenza alle lavoratrici licenziate?

La dichiarazione di incostituzionalità ha effetto retroattivo nei rapporti non ancora definitivamente conclusi: le lavoratrici licenziate in base alla norma incostituzionale, se ancora in pendenza di giudizio, possono far valere l’illegittimità del licenziamento.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.