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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale Emilia-Romagna n. 7/2008 sulle attività di animazione e accompagnamento turistico, nella parte in cui invadono la competenza statale esclusiva in materia di professioni.
Di cosa si tratta
La Regione Emilia-Romagna aveva disciplinato con propria legge le attività di animazione turistica e accompagnamento, creando un registro regionale di operatori e stabilendo requisiti per l’accesso. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che le professioni turistiche rientrano nella materia «professioni», di competenza concorrente Stato-Regioni, con principi fondamentali riservati al legislatore statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 7/2008, in riferimento agli artt. 117, terzo comma (competenza concorrente in materia di professioni) e quarto comma della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4/2000 (come introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 7/2008), dell’art. 3, commi 1 e 7 (come modificati dalla legge n. 7/2008). Le disposizioni censurate introducevano requisiti professionali e sistemi di accreditamento che spettano alla legge statale fissare come principi fondamentali della materia «professioni».
Il principio
La materia delle professioni turistiche rientra nella competenza legislativa concorrente Stato-Regioni: le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, ma non possono autonomamente definire i requisiti abilitanti o i registri professionali in modo difforme dalla disciplina statale.
Domande e risposte
Quali professioni erano coinvolte?
Le figure di animatore turistico e accompagnatore turistico, disciplinate dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna come categorie professionali soggette a registrazione regionale con requisiti specifici.
Perché la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità?
Perché la disciplina dei requisiti abilitanti per le professioni è materia concorrente: la Regione può legiferare solo entro i principi fissati dallo Stato. La legge regionale aveva invece operato autonomamente, creando un regime diverso da quello statale di riferimento.
Le Regioni non possono disciplinare le professioni?
Possono farlo solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. Possono invece intervenire pienamente sulle attività che non costituiscono «professioni» in senso tecnico, ossia quelle non soggette a riserva di attività o ad abilitazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di professioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.