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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 112/2008, che sostituisce i controlli amministrativi sulle imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità con i controlli degli enti certificatori. La norma non viola l’autonomia regionale perché rientra nella disciplina della competitività e dell’ordinamento civile di competenza statale esclusiva.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 112/2008 (convertito con l. n. 133/2008) ha previsto che le imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità accreditata possano vedersi sostituiti i controlli periodici delle pubbliche autorità con quelli degli enti certificatori privati. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato questa disposizione ritenendo che invadesse le competenze regionali in materia di commercio e industria.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, Cost., nonché al principio di legalità sostanziale, sostenendo che la norma disciplinasse materie di competenza regionale quali commercio, industria e agricoltura.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma impugnata attenesse alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., e non a materie di competenza concorrente o residuale regionale.

Il principio

La disciplina della semplificazione dei controlli pubblici sulle imprese in possesso di certificazioni di qualità o ambientali accreditate rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono sindacare la scelta statale di sostituire i controlli amministrativi con quelli privati accreditati.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 30 del d.l. n. 112/2008 per le imprese certificate?

Prevede che per le imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato, i controlli periodici degli enti certificatori sostituiscano i controlli amministrativi ordinari o le attività di verifica delle autorità pubbliche, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività.

Perché la Regione contestava la norma?

La Regione sosteneva che la norma disciplinasse il commercio, l’industria e l’agricoltura, cioè materie di competenza legislativa residuale regionale, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni né meccanismi di leale collaborazione.

Cosa si intende per «tutela della concorrenza» come materia statale?

La tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost.) comprende non solo le misure antitrust ma anche tutte le disposizioni che riducono gli ostacoli al mercato e aumentano la competitività delle imprese, inclusa la semplificazione burocratica. È una materia trasversale che consente allo Stato di intervenire in settori anche di competenza regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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