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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 266 e ss. c.p.p. sollevata dal Tribunale di Lecce in merito alla disciplina delle registrazioni di conversazioni effettuate da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria. La questione era formulata in modo da richiedere alla Corte di prendere posizione su un contrasto interpretativo ancora aperto nella giurisprudenza di legittimità.
Di cosa si tratta
Nel corso di un processo per tentata estorsione aggravata, la difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità di una registrazione su audiocassetta di una conversazione tra presenti, eseguita dalla persona offesa d’intesa con la polizia giudiziaria e con strumenti da questa forniti, senza autorizzazione del giudice. Il Tribunale di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, assumendo che tali registrazioni dovessero essere soggette alla disciplina delle intercettazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 266 e ss. c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 15, 24 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui — secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assunta come diritto vivente — qualificano come «documenti» le registrazioni di conversazioni eseguite da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria, sottraendole alla disciplina delle intercettazioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il Tribunale rimettente aveva premesso che la giurisprudenza di legittimità non era affatto univoca sul punto, mentre aveva qualificato come «diritto vivente» solo uno degli orientamenti esistenti. In presenza di un contrasto interpretativo reale, la questione non era ammissibile perché costruita su una premessa errata.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale che presuppone come «diritto vivente» un’interpretazione giurisprudenziale su cui in realtà esiste un contrasto aperto nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, perché fondata su una premessa interpretativa erronea che non corrisponde al reale stato del diritto vivente.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra intercettazione e registrazione di una conversazione?
L’intercettazione (artt. 266 ss. c.p.p.) è la captazione occulta di conversazioni tra terzi da parte della polizia giudiziaria, soggetta ad autorizzazione del giudice. La registrazione di una conversazione da parte di uno degli interlocutori non è soggetta, in linea di principio, alle stesse garanzie, ma la sua utilizzabilità nel processo penale è controversa quando avviene d’intesa con la polizia giudiziaria.
Cosa si intende per «diritto vivente» in ambito costituzionale?
Il «diritto vivente» è il significato che una norma acquista in base alla sua interpretazione costante e consolidata da parte dei giudici, in particolare della Corte di cassazione. Quando una questione di legittimità costituzionale è costruita sul diritto vivente, la Corte costituzionale non può rimettere in discussione quell’interpretazione ma ne valuta la conformità alla Costituzione.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il rimettente stesso aveva riconosciuto la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, smentendo così la premessa che esistesse un diritto vivente univoco. In assenza di un’interpretazione consolidata, il giudice avrebbe dovuto adottare lui stesso l’interpretazione costituzionalmente orientata, senza rivolgersi alla Corte.
Norme collegate
- Art. 15 della Costituzione — libertà e segretezza delle comunicazioni
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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