Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 relative agli artt. 2 e 24 Cost., per difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione, e non fondate quelle relative all’art. 3 Cost. L’obbligo di depositare copia dell’appello tributario presso la segreteria del giudice a quo non viola il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

La norma impugnata (art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) prevede che, quando l’appello nel processo tributario non viene notificato a mezzo ufficiale giudiziario ma mediante consegna diretta, l’appellante deve depositare copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, a pena di inammissibilità. Una ricorrente aveva omesso questo adempimento, e il giudice d’appello aveva sollevato la questione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. Il giudice rimettente censurava la disparità di trattamento tra chi notifica tramite ufficiale giudiziario (non soggetto all’obbligo di deposito) e chi notifica direttamente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 2 e 24 Cost. per totale assenza di motivazione nell’ordinanza di rimessione. Ha dichiarato non fondate le questioni riferite all’art. 3 Cost., ritenendo che la diversa disciplina dei due modi di notifica dell’appello fosse razionalmente giustificata dalla necessità di garantire la conoscibilità della proposizione del gravame da parte del giudice a quo.

Il principio

L’obbligo di depositare copia dell’appello tributario presso la segreteria del giudice a quo, previsto solo per le notifiche dirette e non per quelle a mezzo ufficiale giudiziario, è razionalmente giustificato e non viola il principio di uguaglianza, perché le due modalità di notifica sono strutturalmente diverse e il deposito serve a garantire la certezza della proposizione dell’impugnazione.

Domande e risposte

Qual è la procedura per proporre appello nel processo tributario?

L’appello nel processo tributario (d.lgs. n. 546/1992) si propone notificando l’atto alla controparte e depositandolo presso la commissione tributaria regionale competente. Se la notifica avviene mediante consegna diretta (e non tramite ufficiale giudiziario), è necessario depositare copia anche presso la segreteria del giudice di primo grado, a pena di inammissibilità.

Cosa succede se si omette il deposito della copia presso la segreteria del giudice a quo?

L’appello è dichiarato inammissibile. Questa conseguenza è espressamente prevista dalla norma e è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte, che ha confermato la validità della sanzione processuale per l’omissione di un adempimento formale essenziale.

Perché le questioni relative agli artt. 2 e 24 Cost. erano inammissibili?

Perché l’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna motivazione sull’asserita violazione di questi parametri. Per l’art. 2 Cost. mancava qualsiasi argomentazione; per l’art. 24 Cost. il rimettente si era limitato a un generico rinvio senza spiegare le ragioni della violazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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