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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente, ritenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale. Altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2008, che modificava leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, urbanistica e igiene. Lo Stato sosteneva che queste norme violassero i livelli minimi di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale e dalla normativa comunitaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorrente ha impugnato gli artt. 14, commi 1, 2 e 5, 15, commi 3, 4 e 6, e 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l’art. 117, commi primo, secondo lettera s), e terzo della Costituzione, nonché con gli artt. 8, 9 e 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri che ha promosso il giudizio in via principale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 6, e dell’art. 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge provinciale, in quanto contrari ai livelli minimi uniformi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 14, comma 2, e non fondata quella relativa all’art. 14, commi 1 e 5.

Il principio

La tutela dell’ambiente, nella sua globalità, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Province autonome, pur titolari di potestà primaria in materia di paesaggio e urbanistica, non possono derogare ai livelli minimi e uniformi di protezione ambientale fissati dal legislatore statale.

Domande e risposte

Cosa possono legiferare le Province autonome in materia di ambiente?

Le Province autonome di Trento e Bolzano possono esercitare la propria potestà legislativa primaria in materia di paesaggio e urbanistica, ma sempre nel rispetto dei livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, che ha competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente nella sua interezza.

Che cos’è la competenza esclusiva statale in materia ambientale?

L’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Ciò significa che solo lo Stato può fissare gli standard minimi di protezione ambientale validi su tutto il territorio nazionale.

Quando una norma provinciale che tocca l’ambiente è costituzionalmente illegittima?

Una norma provinciale è incostituzionale quando abbassa il livello di tutela ambientale al di sotto degli standard minimi fissati dalla legislazione statale, oppure quando disciplina aspetti dell’ambiente che richiedono una regolamentazione unitaria a livello nazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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