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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, rendendo appellabili le sentenze del Giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative del Codice della strada. Le questioni erano prive dei requisiti di ammissibilità per vizi nell’individuazione delle norme applicabili e per difetto di motivazione.
Di cosa si tratta
I Tribunali di Pisa (sezione distaccata di Pontedera) e di Reggio Emilia erano investiti dell’appello avverso sentenze del Giudice di pace in cause di opposizione a verbali di contestazione di infrazioni al Codice della strada. Avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, che aveva abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, rendendo appellabili le sentenze del GdP in materia di opposizione a sanzioni amministrative.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in relazione all’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Parametri: artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Pisa (sezione distaccata di Pontedera), con ordinanza del 14 gennaio 2008, e Tribunale di Reggio Emilia, con tre ordinanze del novembre 2007 e marzo 2008. La legge delega conferiva al Governo il potere di modificare il codice di procedura civile per rafforzare la funzione nomofilattica della Cassazione: i rimettenti sostenevano che l’abrogazione di una norma sulla libertà di impugnazione in materia di sanzioni amministrative esulasse da tale delega.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Le ordinanze presentavano vizi nell’individuazione della norma impugnata (il riferimento al solo art. 26 anziché alla disposizione specifica) e difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza che non consentivano alla Corte di procedere all’esame del merito.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve identificare con precisione la norma impugnata: quando il rimettente indica genericamente un articolo che contiene più disposizioni, omettendo di specificare quale comma o lettera sia oggetto della censura, la questione è inammissibile per insufficiente individuazione dell’oggetto, a meno che il contesto non lo renda inequivoco.
Domande e risposte
Prima del d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del GdP in materia di sanzioni amministrative erano appellabili?
L’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 prevedeva che le sentenze del GdP sulle opposizioni a ordinanze-ingiunzione fossero inappellabili e ricorribili solo in Cassazione. Il d.lgs. n. 40 del 2006 ha abrogato tale norma, rendendo appellabili queste sentenze con la conseguente duplicazione del grado di merito.
Qual era la delega che il Governo aveva ricevuto con la legge n. 80 del 2005?
La legge n. 80 del 2005 delegava il Governo a modificare il codice di procedura civile in materia di processo di Cassazione e di arbitrato, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. I rimettenti sostenevano che l’abrogazione di una norma sulla ricorribilità per Cassazione delle sentenze del GdP in materia di sanzioni amministrative non rientrasse in tale delega.
Perché la questione non è stata decisa nel merito?
Perché le ordinanze di rimessione presentavano vizi formali: l’individuazione imprecisa della norma impugnata (il solo “art. 26” senza specificare il comma o la lettera) e la motivazione insufficiente sulla rilevanza hanno impedito alla Corte di procedere all’esame del merito, indipendentemente dall’eventuale fondatezza della questione in astratto.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa e rispetto dei criteri e principi direttivi, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.