Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 73-140 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di gestione dei rifiuti speciali, sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche. La disciplina statale è risultata compatibile con il riparto di competenze legislative e con il principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Gli artt. 73-140 del Codice ambientale disciplinano specificamente la gestione dei rifiuti speciali, ossia quelli prodotti da attività industriali, agricole, artigianali e di servizi. La normativa comprende la classificazione, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di questi rifiuti. Cinque Regioni hanno contestato tali disposizioni, lamentando una compressione delle proprie competenze legislative e un eccesso rispetto ai criteri della legge delega n. 308/2004.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 73-140 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materie concorrenti: governo del territorio, tutela della salute), agli artt. 76, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione. Si contestava in particolare l’attribuzione allo Stato di competenze autorizzatorie sugli impianti di smaltimento e la disciplina delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni esaminate. Ha confermato che la disciplina statale dei rifiuti speciali rientra nella competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, che il legislatore statale può stabilire principi fondamentali nelle materie concorrenti connesse e che le forme di coinvolgimento delle Regioni previste dalla normativa sono sufficienti a rispettare il principio di leale collaborazione. La sentenza è depositata il 23 luglio 2009.
Il principio
La disciplina statale sulla gestione dei rifiuti speciali, inserita nella materia di competenza esclusiva della tutela dell’ambiente, non viola le competenze regionali nelle materie concorrenti purché riservi alle Regioni adeguati spazi di intervento e rispetti il principio di leale collaborazione attraverso meccanismi di raccordo istituzionale.
Domande e risposte
Cosa sono i rifiuti speciali?
Sono rifiuti prodotti da attività produttive, industriali, artigianali e di servizi che non sono rifiuti urbani. Si distinguono in pericolosi e non pericolosi in base alla presenza di sostanze che possono arrecare danno alla salute o all’ambiente. La loro gestione è soggetta a obblighi più stringenti rispetto ai rifiuti ordinari.
Perché le Regioni contestavano le norme sulle tariffe di smaltimento?
Perché ritenevano che la fissazione statale delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti speciali ledesse la competenza regionale in materia di governo del territorio e di disciplina dei servizi pubblici locali, che appartiene alle materie a legislazione concorrente.
Cosa rimane alle Regioni nella gestione dei rifiuti speciali?
Le Regioni mantengono potere di pianificazione territoriale per gli impianti, poteri autorizzatori per quelli di competenza regionale, poteri di vigilanza e controllo, e possono stabilire norme più restrittive di quelle statali in materia di tutela ambientale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative: parametro principale del giudizio
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà: invocato per il conferimento di funzioni amministrative agli enti territoriali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.