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Le questioni sollevate sul sistema del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale (artt. 141, 149 e 150 del Codice delle assicurazioni) sono dichiarate manifestamente inammissibili per carente motivazione sulla rilevanza: i rimettenti non hanno dimostrato adeguatamente perché una sentenza di accoglimento cambierebbe l’esito dei giudizi a quo.
Di cosa si tratta
Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) ha introdotto la procedura di risarcimento diretto: il danneggiato da sinistro stradale deve agire nei confronti della propria compagnia assicuratrice (non contro il responsabile civile). Due Giudici di pace (Marano di Napoli e Vizzini) dubitavano della compatibilità di tale sistema con la Costituzione, sotto vari profili.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 141, 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Parametri: artt. 3, 11, 24, 76 e 111 Cost. Rimettenti: Giudice di pace di Marano di Napoli e Giudice di pace di Vizzini.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. I rimettenti non hanno spiegato in modo specifico come una dichiarazione di incostituzionalità inciderebbe sui procedimenti pendenti: in particolare, non è chiaro se e come la domanda risarcitoria potrebbe essere estesa ad altri soggetti nel giudizio in corso.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere concretamente dimostrata dal giudice rimettente con riferimento alla specifica fattispecie del giudizio a quo. Non è sufficiente prospettare in astratto che una norma è incostituzionale: occorre spiegare come l’eventuale accoglimento cambierebbe la decisione del caso concreto.
Domande e risposte
Cos’è il risarcimento diretto nell’assicurazione auto?
È il sistema per cui il danneggiato da incidente stradale, invece di agire contro l’assicurazione del responsabile, si rivolge direttamente alla propria compagnia (CARD), che poi regola i rapporti con l’assicuratore del responsabile in via interna.
Quali erano i dubbi di costituzionalità?
I giudici rimettenti lamentavano: eccesso di delega (art. 76 Cost.), irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.), compressione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.), nonché contrasto con le direttive europee in materia di r.c. auto.
La Corte ha valutato nel merito il sistema del risarcimento diretto?
No. La decisione è di carattere processuale (inammissibilità): la Corte non ha giudicato se il risarcimento diretto sia o meno costituzionale, ma ha rilevato che i rimettenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel loro specifico giudizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, invocati come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa
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