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L’art. 64 del d.l. 112/2008 sulla riorganizzazione del sistema scolastico (riduzione dei docenti, modifica degli orari) è contestato da numerose Regioni. La Corte accerta alcune violazioni del riparto Stato-Regioni in materia di istruzione, ma per diverse questioni dichiara la cessazione della materia del contendere per le modifiche normative sopravvenute.
Di cosa si tratta
L’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, ha previsto una riorganizzazione del sistema scolastico con riduzione degli organici docenti, modifica dei piani di studio e risparmi di spesa. Undici Regioni (tra cui Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Calabria) hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invasiva delle competenze regionali in materia di istruzione (competenza concorrente) e di organizzazione dell’istruzione nella specifica dimensione regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 64 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008. Parametri invocati: artt. 3, 5, 70, 76, 77, 81, 89, 97, 117 (terzo, quarto e sesto comma), 118, 119, 120 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: numerose Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Veneto, Abruzzo, Marche, Sicilia).
La decisione della Corte
La Corte pronuncia su di un dispositivo articolato: per la maggior parte delle questioni concernenti il comma 6-bis (introdotto dal d.l. n. 154/2008) dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un decreto-legge modificativo (n. 154/2008) che ha superato il vizio. Per alcune questioni dichiara le censure non fondate, ribadendo che le norme generali sull’istruzione sono di competenza statale esclusiva e i principi fondamentali spettano allo Stato in regime concorrente.
Il principio
Le misure di riorganizzazione del sistema scolastico incidenti sugli organici e sui programmi nazionali attengono alle “norme generali sull’istruzione” di competenza statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) oppure ai “principi fondamentali” della materia concorrente. Quando una norma sopravvenuta rimuove il vizio denunciato, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 64 sulla scuola?
La norma ha disposto la riduzione degli organici docenti, la revisione dei piani di studio, la modifica del tempo pieno e del tempo prolungato, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa per miliardi di euro nel triennio 2009-2011.
Le Regioni hanno qualche competenza sulla scuola?
Sì: la materia “istruzione” è a competenza concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) per la parte che non costituisce “norme generali” statali. Le Regioni non possono però intervenire sui programmi nazionali, l’ordinamento scolastico di base e gli organici nazionali.
Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?
È una pronuncia processuale con cui la Corte chiude il giudizio senza decidere nel merito, perché la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da rimuovere il vizio denunciato. Non equivale né all’accoglimento né al rigetto del ricorso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa concorrente in materia di istruzione
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi del Governo
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