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Il consulente tecnico d’ufficio nominato in un procedimento cautelare promosso da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto all’anticipazione del proprio onorario a carico dell’erario. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata perché la prenotazione a debito garantisce comunque il pagamento.
Di cosa si tratta
Quando una parte povera chiede al giudice di disporre una perizia tecnica (accertamento tecnico preventivo), il perito è nominato d’ufficio. Il problema è: chi paga il perito se la parte è ammessa al patrocinio gratuito e il procedimento si chiude senza un successivo giudizio di merito? Il Tribunale di Palermo dubitava che l’art. 131 del T.U. spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) violasse gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede l’anticipazione dell’onorario del CTU a carico dell’erario.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui non prevede l’anticipazione a carico dell’erario dell’onorario del consulente tecnico d’ufficio designato per accertamento tecnico preventivo richiesto da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 287 del 2008: il meccanismo della prenotazione a debito consente al CTU di ottenere il pagamento, senza disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altri professionisti del processo, stante l’eterogeneità delle figure processuali coinvolte.
Il principio
La prenotazione a debito, residuale ma effettiva, garantisce il compenso del consulente tecnico d’ufficio nei procedimenti in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, senza che il mancato accesso immediato all’anticipazione erariale integri una violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Domande e risposte
Cosa è la prenotazione a debito?
È un meccanismo per cui il credito del CTU viene registrato a carico dell’erario e pagato non appena il soccombente venga individuato o, in mancanza, direttamente dallo Stato, evitando che il professionista rimanga senza compenso.
Perché il Tribunale riteneva incostituzionale la norma?
Secondo il rimettente, nell’accertamento tecnico preventivo che non sfocia in un giudizio di merito non c’è un soccombente su cui gravare le spese, quindi il CTU rischiava di non essere pagato. La Corte ha però ritenuto operante il residuale meccanismo della prenotazione a debito.
Questa decisione vale per tutti i tipi di consulente tecnico?
La pronuncia riguarda specificamente il CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo quando la parte richiedente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come disciplinato dall’art. 131 del T.U. spese di giustizia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
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