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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sulla non impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale che escludono un candidato o una lista dalle elezioni politiche. Il difetto di giurisdizione del rimettente rende la questione inammissibile.

Di cosa si tratta

Un candidato escluso dalla lista elettorale per le elezioni della Camera dei deputati del 2006 aveva impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Sicilia, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, investito dell’appello, dubitava che l’assenza di tutela giurisdizionale amministrativa contro le decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale fosse costituzionalmente compatibile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361/1957 (testo unico elezioni Camera), nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni che escludono definitivamente un candidato o una lista, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 103, 113 e 117 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione: il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana non aveva giurisdizione sulla materia, poiché le controversie in tema di elezioni politiche spettano alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati (organo interno parlamentare) e non alla giurisdizione amministrativa. Essendo il rimettente privo di giurisdizione, la questione è inammissibile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è proposta da un giudice privo di giurisdizione nella materia oggetto del giudizio principale; la verifica della propria competenza è un presupposto logicamente anteriore alla proposizione di qualsiasi incidente di costituzionalità.

Domande e risposte

Chi controlla la regolarità delle elezioni politiche in Italia?

La verifica dei titoli di ammissione dei deputati eletti spetta alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, che è un organo interno parlamentare, non un giudice in senso tecnico.

Perché il giudice amministrativo non ha giurisdizione in materia elettorale politica?

Perché la Costituzione e la legge elettorale riservano al Parlamento il controllo sulla regolarità delle proprie elezioni, in conformità al principio di autodichia delle assemblee legislative.

Il candidato escluso è rimasto senza tutela?

La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato inammissibile la questione per difetto di giurisdizione del rimettente; la questione dei rimedi esperibili era dunque lasciata aperta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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