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La Corte risolve il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Marche dichiarando che spettava allo Stato adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 sull’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche. La disciplina del cerimoniale di Stato e delle precedenze tra le cariche pubbliche, anche quelle locali, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato nel 2008 un decreto che aggiornava le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche, modificando la posizione protocollare degli organi regionali e degli enti locali nelle cerimonie pubbliche. La Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il cerimoniale relativo agli organi regionali rientrasse nella propria competenza residuale e che il decreto fosse stato adottato senza rispettare il principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra la Regione Marche e lo Stato. La ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 117, quarto e sesto comma, e dell’art. 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Il d.P.C.m. impugnato avrebbe inciso in ambiti di competenza legislativa residuale regionale senza il necessario fondamento legislativo e senza intesa con le Regioni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto non fondato e afferma la spettanza statale: la disciplina dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche — anche quelle a carattere locale e anche per quanto riguarda gli organi regionali — rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), Cost., che attribuisce allo Stato la materia dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». La Corte richiama la propria sentenza n. 311/2008.
Il principio
La determinazione dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche — comprese quelle che si svolgono a livello locale e che coinvolgono organi regionali — rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione: si tratta di una materia unitaria che non tollera frammentazione regionale, anche quando riguarda la collocazione protocollare di autorità regionali e locali.
Domande e risposte
Che cosa disciplina il cerimoniale di Stato?
Il cerimoniale di Stato regola l’ordine delle precedenze tra le autorità pubbliche nelle cerimonie ufficiali (inaugurazioni, commemorazioni, funerali di Stato, ricevimenti diplomatici). Stabilisce chi deve essere nominato prima, dove si siedono le autorità, a chi spetta la parola e via dicendo. È uno strumento simbolico che riflette la gerarchia costituzionale tra le istituzioni.
Perché la Corte esclude che il cerimoniale riguardante gli organi regionali sia di competenza regionale?
Perché l’ordine delle precedenze ha carattere unitario: frammentare la disciplina tra Stato e venti Regioni creerebbe incoerenza e conflitti nelle cerimonie che coinvolgono autorità di livelli diversi. La Corte riconosce che la materia appartiene allo Stato anche quando riguarda la posizione protocollare di organi regionali.
La Regione doveva essere consultata prima dell’adozione del decreto?
No: trattandosi di materia di competenza esclusiva statale, lo Stato non è tenuto a rispettare il principio di leale collaborazione nella forma dell’intesa. Il Presidente del Consiglio poteva adottare il d.P.C.m. autonomamente, senza acquisire il consenso o il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’ordinamento degli enti pubblici nazionali
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative, parametro evocato
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