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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano, che chiedeva una pronuncia additiva per escludere dall’indulto del 2006 il delitto di impiego di proventi di traffico di stupefacenti (art. 648-ter c.p.). La pronuncia additiva «in malam partem» — che peggiora la situazione del condannato — è inammissibile perché vietata dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Un condannato per il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche) chiede di beneficiare dell’indulto concesso dalla legge n. 241/2006. Il fatto — commesso fino al 1994 — consisteva nell’investimento in società di capitale di denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti. Il giudice dell’esecuzione di Milano ritiene ingiusto applicare l’indulto a questo caso e vuole che la Corte escluda il reato dall’ambito di applicazione del beneficio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, nella parte in cui non esclude dall’indulto il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. allorché il fatto riguardi proventi da traffico di stupefacenti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la pronuncia additiva richiesta avrebbe l’effetto di sottrarre il condannato al beneficio dell’indulto già concesso, modificandone in senso deteriore il trattamento. Una pronuncia in malam partem è inammissibile perché violerebbe il divieto di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost.
Il principio
La Corte costituzionale non può adottare pronunce additive «in malam partem» in materia penale: una sentenza che abbia l’effetto di estendere la punibilità o di aggravare il trattamento del condannato — anche indirettamente, come la sottrazione a un beneficio già concesso — sarebbe incostituzionale per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.).
Domande e risposte
Che cos’è l’indulto e come funziona?
L’indulto è un atto di clemenza del Parlamento (deliberato a maggioranza dei due terzi) che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con sentenza irrevocabile. Non cancella il reato né la condanna, ma riduce o elimina la pena da espiare. La legge n. 241/2006 ha concesso un indulto generale fino a tre anni di pena per reati commessi entro il 2 maggio 2006, con esclusioni espresse per alcune tipologie di reati.
Perché la Corte non può escludere un reato dall’indulto con una pronuncia additiva?
Perché tale pronuncia avrebbe effetto sfavorevole per il condannato: priverebbe del beneficio persone che, in base alla legge vigente al momento della condanna, avevano diritto all’indulto. Una sentenza della Corte con tale effetto violerebbe l’art. 25, comma 2, Cost., che vieta di punire per un fatto non previsto come reato «al tempo in cui fu commesso»: il principio vale per qualsiasi aggravamento retroattivo del trattamento sanzionatorio.
Il giudice poteva fare qualcosa per negare l’indulto nel caso concreto?
No, non sulla base delle norme vigenti: il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. non era inserito nell’elenco delle esclusioni dalla legge n. 241/2006. Il giudice dell’esecuzione era tenuto ad applicare il beneficio. La via per escludere certi reati dall’indulto sarebbe stata quella legislativa, non quella giudiziaria o costituzionale.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — irretroattività della legge penale sfavorevole, ostacolo alla pronuncia additiva
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro evocato
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