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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 438 c.p.p., nella parte in cui attribuisce al GUP la competenza a svolgere il giudizio abbreviato anche per reati di competenza della corte d’assise (come l’omicidio volontario), sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Napoli. La scelta legislativa di far celebrare il rito alternativo davanti al giudice dell’udienza preliminare è ragionevole e non viola alcun parametro costituzionale.
Di cosa si tratta
Due imputati per omicidio volontario (reato di competenza della corte d’assise) avevano scelto il giudizio abbreviato, celebrato davanti al GUP del Tribunale di Napoli con pene ridotte di un terzo. La Corte d’assise d’appello di Napoli, investita degli appelli, dubita che l’art. 438 c.p.p., attribuendo al GUP la competenza anche per i reati più gravi, violi i principi del giudice naturale, dell’imparzialità e del giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’assise d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 438 c.p.p. nella parte in cui demanda al GUP lo svolgimento del giudizio abbreviato anche per i procedimenti di competenza della corte d’assise.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza con riguardo a tutti i parametri evocati. L’attribuzione al GUP della competenza per il rito abbreviato nei reati di assise non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), poiché la competenza è determinata per legge; non lede l’art. 111 Cost., poiché il giudizio abbreviato è strutturato come un rito a contraddittorio attenuato per scelta volontaria dell’imputato; e non è irragionevole concentrare nel GUP sia il vaglio dell’accusa sia la celebrazione del rito alternativo.
Il principio
Il legislatore può legittimamente attribuire al giudice dell’udienza preliminare la competenza a celebrare il giudizio abbreviato anche per reati di competenza della corte d’assise: la concentrazione delle fasi non viola il principio del giudice naturale né quello di imparzialità, in quanto l’imputato sceglie liberamente il rito e il GUP, in tale contesto, svolge funzioni diverse da quelle del giudice ordinario del dibattimento.
Domande e risposte
Perché il giudizio abbreviato si svolge davanti al GUP e non davanti alla corte d’assise?
L’art. 438 c.p.p. attribuisce al GUP la competenza per tutti i giudizi abbreviati, indipendentemente dalla gravità del reato. La scelta legislativa mira a concentrare nel GUP la definizione alternativa del processo, evitando di gravare le corti d’assise di procedimenti che l’imputato stesso ha scelto di definire allo stato degli atti.
Il GUP che ha seguito le indagini può giudicare con imparzialità?
Sì, secondo la Corte: il GUP nel giudizio abbreviato svolge una funzione diversa da quella del giudice dibattimentale. L’imparzialità è garantita dalle regole del rito e dal fatto che l’imputato ha scelto volontariamente questo percorso. La questione è stata comunque dibattuta a lungo nella dottrina processualpenalistica.
Quali sono i vantaggi del giudizio abbreviato per l’imputato?
Il principale vantaggio è la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. Per i reati puniti con l’ergastolo, la pena viene sostituita con la reclusione di trent’anni. L’imputato rinuncia al dibattimento e il giudice decide allo stato degli atti delle indagini preliminari.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
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