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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 7 della legge regionale Lombardia n. 6/2006 sui centri di telefonia, sollevate dal TAR Lombardia, perché la Corte stessa aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge con la sentenza n. 350/2008. La norma censurata non esiste più nell’ordinamento.
Di cosa si tratta
La legge regionale Lombardia n. 6/2006 disciplinava l’insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa (i cosiddetti «phone center»), imponendo ai Comuni di individuare le zone dove tali attività erano ammesse e vietando temporaneamente l’apertura di nuovi centri nelle more di tali determinazioni. Il TAR Lombardia, investito del ricorso di una richiedente che si era vista negare l’apertura di un centro a Rho, ha dubitato della legittimità dell’art. 7 della legge. Nel frattempo, la Corte aveva già annullato l’intera legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 7 della legge regionale Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo lettera e), e terzo, della Costituzione, sospettando che la norma comprimesse la libertà di impresa e violasse i principi comunitari sulla libertà di stabilimento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: dopo l’ordinanza di rimessione del TAR, questa Corte con sentenza n. 350 del 2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 6 del 2006, incluso l’art. 7. La norma censurata è quindi già stata espunta dall’ordinamento e la questione ha perso oggetto.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità, la norma oggetto della questione viene annullata da una precedente pronuncia della Corte stessa, la questione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto: il giudice rimettente deve prendere atto del venir meno della norma e decidere il giudizio principale sulla base dell’ordinamento così come modificato.
Domande e risposte
I Comuni possono limitare l’apertura di phone center nel proprio territorio?
Dopo la sentenza n. 350/2008, la legge regionale lombarda è stata annullata. Il potere dei Comuni di disciplinare l’insediamento di attività commerciali sul proprio territorio è soggetto al rispetto della libertà di impresa (art. 41 Cost.) e delle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento. Eventuali limitazioni devono essere giustificate da ragioni di pubblico interesse proporzionate.
Cosa accade al giudizio principale davanti al TAR?
Il TAR deve riprendere il giudizio tenendo conto che la norma regionale censurata non esiste più. Se il provvedimento impugnato dalla richiedente trovava il suo fondamento nell’art. 7 della legge regionale annullata, esso potrebbe essere illegittimo per mancanza di base legale.
Perché la Corte dichiara inammissibile e non cessa la materia del contendere?
La declaratoria di inammissibilità è lo strumento tecnico con cui la Corte chiude il giudizio incidentale quando la questione non può essere esaminata nel merito, anche per ragioni sopravvenute come il venir meno della norma censurata. Non si tratta di una decisione di merito.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro evocato
- Art. 117 della Costituzione — obblighi comunitari e riparto di competenze, parametro evocato
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