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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, che attribuisce effetti abilitativi automatici al superamento delle prove di concorso anche quando l’ammissione era avvenuta in seguito a provvedimento giurisdizionale o di autotutela. La norma realizza un bilanciamento ragionevole tra l’interesse alla verifica della legittimità dell’atto e l’interesse a evitare che esami svolti regolarmente restino privi di effetti per le vicende processuali successive.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005. La norma stabilisce che il superamento delle prove scritte e orali di un concorso conferisce al candidato l’abilitazione professionale o il titolo, anche quando l’ammissione alle prove era avvenuta in seguito a provvedimento giurisdizionale o di autotutela. Il giudice rimettente riteneva la norma lesiva del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 108 del 2009 con cui la stessa questione era già stata dichiarata infondata. La norma persegue lo scopo di evitare che il superamento regolare delle prove diventi inutile per effetto di vicende processuali successive. Il bilanciamento tra l’interesse alla verifica della legittimità degli atti e l’interesse a evitare esami ripetuti non è irragionevole: il diritto di difesa dell’amministrazione è compresso ma non eliminato.
Il principio
Il legislatore può ragionevolmente stabilire che il superamento delle prove di un concorso o di un esame abilitativo produca effetti definitivi indipendentemente dalle vicende processuali sull’ammissione, purché il diritto di difesa delle parti non sia eliminato ma solo ragionevolmente limitato in funzione di interessi pubblici prevalenti.
Domande e risposte
Cosa succede se un candidato è stato ammesso a un esame per effetto di una sentenza del TAR poi riformata?
In base all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, se il candidato ha superato le prove, consegue ugualmente l’abilitazione o il titolo. Il legislatore ha scelto di rendere irreversibili gli effetti del superamento delle prove, nell’interesse della certezza e dell’efficienza del sistema dei concorsi pubblici. La questione della legittimità dell’ammissione non travolge il risultato dell’esame.
Questa norma comprime il diritto di difesa dell’amministrazione?
Sì, ma in modo non irragionevole secondo la Corte. L’amministrazione può continuare a difendersi in giudizio fino all’eventuale superamento delle prove, e la compressione del suo diritto di difesa è giustificata dall’interesse pubblico alla certezza degli esiti dei concorsi e all’efficienza del sistema.
La questione era già stata esaminata dalla Corte?
Sì. La stessa questione, sollevata dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, era già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 108 del 2009. Non essendo state proposte censure nuove, la nuova questione è stata dichiarata manifestamente infondata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, interesse pubblico sotteso alla norma
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