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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942 nel testo riformato dal d.lgs. n. 5/2006), nella parte in cui assoggetta al rito camerale le controversie derivanti dal fallimento. Il Tribunale di Lucca riteneva violati gli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., ma la Corte conferma la legittimità del rito scelto dal legislatore delegato.

Di cosa si tratta

La riforma organica delle procedure concorsuali del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) aveva modificato l’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, assoggettando al rito camerale (artt. 737-742 c.p.c.) le controversie derivanti dal fallimento, salva diversa previsione. Il Tribunale di Lucca, investito di quindici cause di azione revocatoria fallimentare, dubitava che il rito camerale — ritenuto privo di adeguate garanzie — fosse compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, Cost., questione di legittimità dell’art. 24, secondo comma, l. fall. (testo riformato), lamentando che il rito camerale non garantirebbe adeguato contraddittorio nelle controversie fallimentari, e che la norma delegata avrebbe ecceduto i limiti della delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione, riuniti i quindici giudizi. Il rito camerale è struttura processuale di per sé non incompatibile con il diritto di difesa se offre garanzie adeguate al tipo di controversia; spetta al legislatore delegato scegliere il modello processuale più idoneo nell’ambito della delega. La norma non era più vigente (abrogata dal d.lgs. n. 169/2007), ma continuava ad applicarsi ai giudizi già intrapresi.

Il principio

La scelta del rito camerale per le controversie fallimentari rientra nella discrezionalità del legislatore e, purché siano assicurate forme di contraddittorio adeguate, non viola né il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né il principio del giusto processo (art. 111 Cost.). La manifesta infondatezza è dichiarata quando la questione ripropone dubbi già risolti dalla giurisprudenza costituzionale senza nuovi argomenti.

Domande e risposte

Cosa è il rito camerale nella legge fallimentare?

Il rito camerale è una procedura semplificata, senza le forme ordinarie del processo di cognizione. Negli artt. 737-742 c.p.c. prevede la camera di consiglio, un contraddittorio scritto più snello e termini più brevi. La riforma del 2006 lo aveva adottato per tutte le controversie derivanti dal fallimento.

Perché la questione riguardava una norma già abrogata?

Il d.lgs. n. 169/2007 aveva successivamente abrogato l’art. 24, secondo comma, nel testo del 2006. Tuttavia, i procedimenti avviati durante la vigenza della vecchia norma continuavano ad essere disciplinati da essa (principio di ultrattività), rendendo la questione ancora rilevante per quei giudizi.

Cosa significa manifesta infondatezza?

In sede di camera di consiglio, la Corte può decidere con ordinanza dichiara ndo una questione manifestamente infondata quando la tesi del rimettente contrasta con giurisprudenza costituzionale consolidata o con evidenti argomenti di diritto, senza necessità di approfondimento in pubblica udienza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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