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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 669 c.p.p. sollevata dal Tribunale di Palermo-Monreale, che chiedeva di consentire al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena quando questa era stata negata a causa di una condanna poi revocata per violazione del divieto del bis in idem. La questione era mal posta perché il condannato aveva scelto di eseguire la sentenza più sfavorevole.

Di cosa si tratta

Un soggetto era stato condannato due volte per lo stesso fatto (violazione del divieto del bis in idem). Aveva scelto di eseguire la seconda condanna (che non accordava la sospensione condizionale), invece della prima (che la accordava). Poi chiedeva che il giudice dell’esecuzione concedesse la sospensione condizionale, negatagli a causa della precedente condanna per il medesimo fatto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Palermo-Monreale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 669 c.p.p. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale quando questa era stata negata esclusivamente a causa di una condanna poi revocata per bis in idem.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata perché il condannato aveva scelto liberamente di eseguire la sentenza più sfavorevole (che non concedeva la sospensione condizionale), esercitando la facoltà prevista dall’art. 669, comma 2, c.p.p. Non poteva poi pretendere di correggere le conseguenze di questa scelta. Il presupposto per un intervento della Corte — l’irragionevole compressione di un diritto — non sussisteva, potendo l’interessato ottenere la sospensione condizionale semplicemente scegliendo l’altra sentenza.

Il principio

L’art. 669 c.p.p. prevede, in caso di condanna per il medesimo fatto, che il condannato possa scegliere quale sentenza eseguire. Se il soggetto opta per la sentenza più sfavorevole, non può poi lamentarsi delle conseguenze di questa scelta: la facoltà di scelta è già il rimedio apprestato dall’ordinamento.

Domande e risposte

Cosa è il divieto del bis in idem nel processo penale?

Il divieto del bis in idem (art. 649 c.p.p.) impedisce di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Se accade, l’art. 669 c.p.p. stabilisce quale delle due sentenze va eseguita, revocando l’altra.

Può il giudice dell’esecuzione concedere la sospensione condizionale?

Solo nei casi espressamente previsti dalla legge: in caso di riconoscimento della continuazione tra reati (art. 671, comma 3, c.p.p.) e in caso di abolitio criminis (art. 673 c.p.p.). Al di fuori di questi casi, la concessione del beneficio è riservata al giudice della cognizione.

Perché la scelta del condannato era rilevante in questo caso?

Perché il condannato aveva optato per la sentenza più sfavorevole (la seconda, che non accordava la sospensione condizionale), quando avrebbe potuto scegliere la prima (che la accordava). Il mancato uso di uno strumento già previsto dall’ordinamento non configura una lesione costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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