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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981 sul personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio. La diversità di trattamento rispetto al personale militare è giustificata dall’autonomia degli ordinamenti e dalla specialità delle ipotesi regolate, e non viola il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981, che disciplina l’utilizzo del personale delle forze di polizia divenuto invalido per causa di servizio. La norma non prevedeva, per questo personale, la corresponsione di un’indennità analoga a quella riconosciuta al personale militare in condizioni simili. Il giudice rimettente riteneva che ciò violasse l’art. 3 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la corresponsione di un’indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, sul modello di quanto previsto per i militari in analoga situazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza sull’autonomia degli ordinamenti delle forze di polizia e delle forze armate, escludendo che la Costituzione richieda un trattamento identico tra i due corpi. La norma impugnata è una disciplina speciale per il personale di polizia, che si distingue da quella militare per il collegamento tra l’invalidità e uno specifico evento e per la specifica destinazione del dipendente invalido: per questo non può essere comparata con il trattamento riservato ai militari.
Il principio
L’autonomia degli ordinamenti delle forze di polizia e delle forze armate impedisce una comparazione alla stregua del principio di uguaglianza. La diversità di trattamento retributivo o normativo tra i due corpi non determina di per sé una violazione dell’art. 3 Cost., purché la disciplina differenziata risponda a caratteristiche proprie della categoria regolata e non sia arbitraria.
Domande e risposte
Perché il personale di polizia invalido non ha diritto alla stessa indennità dei militari?
Secondo la Corte, polizia e forze armate hanno ordinamenti distinti e autonomi. La disciplina sull’invalidità per causa di servizio della polizia risponde a caratteristiche proprie (collegamento con un evento specifico, destinazione del dipendente invalido) che la rendono non comparabile con la disciplina militare. La Costituzione non impone parità di trattamento tra categorie diverse.
Il principio di uguaglianza non si applica al rapporto polizia-militari?
Si applica, ma richiede il confronto tra situazioni omogenee. La Corte ha costantemente affermato che la diversità degli ordinamenti (polizia vs. forze armate) impedisce di prendere l’uno come tertium comparationis dell’altro. Il raffronto è possibile solo tra posizioni giuridiche sostanzialmente analoghe, e qui non lo erano.
Questa sentenza vale anche per altre categorie di dipendenti pubblici invalidi?
Il principio della Corte è circoscritto agli ordinamenti del personale di polizia e militare. Per i dipendenti pubblici delle altre categorie, la valutazione della legittimità di trattamenti differenziati dipende dalle specifiche caratteristiche del loro ordinamento e dalla comparabilità con le categorie prese come termine di raffronto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione dichiarata non fondata
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