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La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge Basilicata n. 9/2007, che sospendeva sine die le autorizzazioni per impianti eolici. Il rimettente aveva impugnato solo l’art. 3, ma il diniego si fondava sul combinato disposto degli artt. 3 e 6: non impugnare entrambi rendeva la questione irrilevante ai fini della decisione del giudizio principale.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva bloccato con l’art. 3 della legge n. 9/2007 il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici fino all’approvazione del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR). Wind Farm S.r.l. e Cooperativa Agrituristica del Vulture avevano chiesto un’autorizzazione per un parco eolico, negata dalla Regione richiamando sia l’art. 3 (moratoria) sia l’art. 6 (criteri di localizzazione). Il TAR Basilicata impugnò solo l’art. 3.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Basilicata aveva sollevato questione di legittimità del solo art. 3 della legge n. 9/2007, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, terzo comma, Cost. Il rimettente riconosceva che anche l’art. 6 era applicabile, ma aveva chiesto solo un intervento ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953 (illegittimità derivata), senza impugnarlo direttamente.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il provvedimento di diniego si fondava sul combinato disposto degli artt. 3 e 6 della legge n. 9/2007; dichiarare incostituzionale il solo art. 3 non avrebbe rimosso il diniego, che restava sorretto dall’art. 6. La richiesta di intervento ex art. 27 sull’art. 6 contraddiceva logicamente l’omessa sua impugnazione diretta.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il rimettente stesso riconosce che la decisione del giudizio principale dipende da più norme tra loro connesse ma ne impugna solo una. Se la pronuncia di incostituzionalità della norma impugnata non è sufficiente a rimuovere il provvedimento lesivo perché esso si fonda anche su un’altra norma non impugnata, la questione è irrilevante.
Domande e risposte
Cosa significa difetto di rilevanza in un giudizio di legittimità costituzionale?
Una questione è rilevante quando la Corte, accogliendo la questione, consente al giudice di risolvere diversamente la causa a quo. Se l’eventuale accoglimento non cambierebbe l’esito del giudizio principale (perché esistono altre norme non impugnate che producono lo stesso effetto lesivo), la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Perché il giudice non ha impugnato anche l’art. 6?
Il TAR aveva espressamente segnalato la possibile incostituzionalità dell’art. 6 ai fini dell’art. 27 della legge n. 87/1953 (pronunce di incostituzionalità conseguenziale), ma questo non sostituisce l’impugnazione diretta. La Corte non può dichiarare l’incostituzionalità di una norma in via conseguenziale se quella principale non è stata essa stessa validamente contestata.
Cosa accadde poi con l’art. 6 della stessa legge?
L’art. 6 fu dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 166/2009, emessa lo stesso giorno, su ricorso sollevato dal medesimo TAR in un procedimento diverso riguardante la sociétà Bluvento S.r.l., in cui l’art. 6 era stato impugnato direttamente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza nella sospensione delle autorizzazioni
- Art. 41 della Costituzione — libertà d’iniziativa economica delle imprese del settore eolico
- Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa concorrente in materia energetica
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