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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. sollevate da tre GUP (Catanzaro, Cosenza, Camerino). La norma era già stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza con la sentenza n. 121/2009, rendendo le questioni prive di oggetto.

Di cosa si tratta

Tre giudici dell’udienza preliminare avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. (obbligo di archiviazione quando la Cassazione aveva escluso i gravi indizi cautelari), chiedendo un’estensione dell’obbligo anche ai casi in cui l’insussistenza degli indizi fosse stata dichiarata dal tribunale del riesame con decisione non impugnata. Tra le ordinanze di rimessione e la decisione della Corte era intervenuta la sentenza n. 121/2009 che aveva eliminato del tutto la norma dall’ordinamento.

La questione di legittimità costituzionale

I GUP di Catanzaro, Cosenza e Camerino avevano sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione, lamentando l’irragionevole limitazione dell’obbligo di archiviazione ai soli casi di pronuncia della Cassazione, con esclusione delle decisioni del solo tribunale del riesame non impugnate.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili perché prive di oggetto. La norma che i rimettenti volevano vedere ampliata era stata rimossa dall’ordinamento con effetti ex tunc dalla sentenza n. 121/2009. Non era quindi possibile pronunciarsi su una norma già inesistente, né restituire gli atti ai giudici per una nuova valutazione della rilevanza.

Il principio

Quando la Corte dichiara incostituzionale una norma con efficacia retroattiva, le questioni pendenti sulla stessa norma diventano automaticamente prive di oggetto e devono essere dichiarate inammissibili. Non è possibile pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale di una disposizione già rimossa dall’ordinamento.

Domande e risposte

Cosa accade ai processi in cui era stata applicata la norma dichiarata incostituzionale?

La declaratoria di incostituzionalità ha effetti retroattivi (ex tunc): la norma è considerata come mai esistita. I procedimenti che erano stati archiviati in forza di quella norma potevano in linea di principio essere riaperti, salvo la prescrizione o altre preclusioni processuali.

Cosa sono le questioni «prive di oggetto»?

Una questione di legittimità costituzionale è priva di oggetto quando la norma impugnata non esiste più nell’ordinamento, sia perché abrogata, sia perché già dichiarata incostituzionale. In tal caso la Corte dichiara l’inammissibilità.

La sentenza n. 121/2009 ha avuto effetti immediati?

Sì. L’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. è cessato di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, con retroattività per i rapporti ancora sub iudice.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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